Art. 138. Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale é accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; é altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, é determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1.
Giurisprudenza e Prassi
PENALE PER RITARDO MATURATA E CONTABILIZZATA PRIMA DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: RESTA DOVUTA ALLA STAZIONE APPALTANTE E COMPENSABILE CON IL CREDITO DELL'APPALTATORE PER I LAVORI SVOLTI (138)
In tema di appalti pubblici, la clausola penale per ritardo maturata e contabilizzata in costanza di rapporto antecedente alla risoluzione del contratto per inadempimento resta dovuta alla stazione appaltante. Il raggiungimento della soglia massima della penale pattuita (nella specie, il 10% dell'importo contrattuale) configura il presupposto per l'esercizio del potere amministrativo di risoluzione in danno e non un limite estintivo del credito risarcitorio già perfezionatosi. In sede di liquidazione finale ex art. 138 D.Lgs. n. 163/2006, i crediti dell'appaltatore per le opere eseguite e gli oneri derivanti dall'inadempimento (penali maturate, spese di demolizione delle opere ammalorate, costi di riaffidamento) sono soggetti a compensazione c.d. "impropria" o "a-tecnica", operando la determinazione di un unico saldo finale del rapporto unitario.
"[...] dalla documentazione contrattuale e dalla ricostruzione dei fatti emerge che: il ritardo grave dell’impresa era pacifico; la penale era prevista su base giornaliera; il tetto massimo contrattuale della penale veniva raggiunto prima della risoluzione.
Ne consegue che la penale veniva integralmente maturata in costanza di rapporto, prima dell’atto risolutorio, il quale ne costituiva semmai l’effetto e non la causa impeditiva.
Deve infatti ritenersi che la clausola penale per ritardo resta dovuta anche se il rapporto si conclude con la risoluzione, purché il ritardo si sia già verificato e quantificato anteriormente.
Tanto più nel caso di specie in cui ai sensi dell’art. 6 del contratto era previsto che la misura complessiva della penale non potesse superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto", che suggerisce come la risoluzione operi come rimedio ulteriore e successivo rispetto all'applicazione della penale, non come sua alternativa.
In buona sostanza in base alla clausola di cui all’art. 6 del contratto non è previsto che la risoluzione "sostituisca" la penale, non è espressamente indicata la perdita delle penali nel frattempo maturate e non si configura il superamento del 10% come limite estintivo del credito da penale, ma come presupposto per esercitare il potere di risoluzione, sicchè deve intendersi che per volontà delle parti la stazione appaltante debba prima accertare e contabilizzare la penale prevista e maturata e poi, una volta raggiunta la soglia, possa sciogliere il rapporto, ma senza per questo perdere il diritto alla penale per il ritardo maturato anteriormente alla risoluzione.
[...]
Quanto agli effetti della risoluzione, l’art. 138 D.Lgs. 163/2006 disciplina la fase centrale del sistema: la liquidazione degli effetti della risoluzione.
La norma stabilisce che, all’appaltatore spetta il pagamento delle opere eseguite, ma la stazione appaltante può detrarre tutti gli oneri derivanti dall’inadempimento.
Tra questi rientrano: penali maturate, costi di completamento, spese di demolizione o rifacimento, ulteriori danni.
Il meccanismo si fonda su una logica di compensazione impropria, per liquidazione unitaria del rapporto.
Non si ha cioè un autonomo accertamento di crediti contrapposti, ma la determinazione di un saldo finale, con la ratio è evitare che l’appaltatore tragga vantaggio dall’inadempimento e che, al contempo, la Pubblica Amministrazione subisca un pregiudizio economico."
PENALE PER RITARDO MATURATA E CONTABILIZZATA PRIMA DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: RESTA DOVUTA ALLA STAZIONE APPALTANTE E COMPENSABILE CON IL CREDITO DELL'APPALTATORE PER I LAVORI SVOLTI (138)
In tema di appalti pubblici, la clausola penale per ritardo maturata e contabilizzata in costanza di rapporto antecedente alla risoluzione del contratto per inadempimento resta dovuta alla stazione appaltante. Il raggiungimento della soglia massima della penale pattuita (nella specie, il 10% dell'importo contrattuale) configura il presupposto per l'esercizio del potere amministrativo di risoluzione in danno e non un limite estintivo del credito risarcitorio già perfezionatosi. In sede di liquidazione finale ex art. 138 D.Lgs. n. 163/2006, i crediti dell'appaltatore per le opere eseguite e gli oneri derivanti dall'inadempimento (penali maturate, spese di demolizione delle opere ammalorate, costi di riaffidamento) sono soggetti a compensazione c.d. "impropria" o "a-tecnica", operando la determinazione di un unico saldo finale del rapporto unitario.
"[...] dalla documentazione contrattuale e dalla ricostruzione dei fatti emerge che: il ritardo grave dell’impresa era pacifico; la penale era prevista su base giornaliera; il tetto massimo contrattuale della penale veniva raggiunto prima della risoluzione.
Ne consegue che la penale veniva integralmente maturata in costanza di rapporto, prima dell’atto risolutorio, il quale ne costituiva semmai l’effetto e non la causa impeditiva.
Deve infatti ritenersi che la clausola penale per ritardo resta dovuta anche se il rapporto si conclude con la risoluzione, purché il ritardo si sia già verificato e quantificato anteriormente.
Tanto più nel caso di specie in cui ai sensi dell’art. 6 del contratto era previsto che la misura complessiva della penale non potesse superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto", che suggerisce come la risoluzione operi come rimedio ulteriore e successivo rispetto all'applicazione della penale, non come sua alternativa.
In buona sostanza in base alla clausola di cui all’art. 6 del contratto non è previsto che la risoluzione "sostituisca" la penale, non è espressamente indicata la perdita delle penali nel frattempo maturate e non si configura il superamento del 10% come limite estintivo del credito da penale, ma come presupposto per esercitare il potere di risoluzione, sicchè deve intendersi che per volontà delle parti la stazione appaltante debba prima accertare e contabilizzare la penale prevista e maturata e poi, una volta raggiunta la soglia, possa sciogliere il rapporto, ma senza per questo perdere il diritto alla penale per il ritardo maturato anteriormente alla risoluzione.
[...]
Quanto agli effetti della risoluzione, l’art. 138 D.Lgs. 163/2006 disciplina la fase centrale del sistema: la liquidazione degli effetti della risoluzione.
La norma stabilisce che, all’appaltatore spetta il pagamento delle opere eseguite, ma la stazione appaltante può detrarre tutti gli oneri derivanti dall’inadempimento.
Tra questi rientrano: penali maturate, costi di completamento, spese di demolizione o rifacimento, ulteriori danni.
Il meccanismo si fonda su una logica di compensazione impropria, per liquidazione unitaria del rapporto.
Non si ha cioè un autonomo accertamento di crediti contrapposti, ma la determinazione di un saldo finale, con la ratio è evitare che l’appaltatore tragga vantaggio dall’inadempimento e che, al contempo, la Pubblica Amministrazione subisca un pregiudizio economico."
IMPUGNAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO CONTABILE - GIURISDIZIONE G.O.
Nella specie, risulta impugnato il verbale di accertamento tecnico contabile redatto dalla Commissione Collaudo ex art. 138 d. lgs n. 163/2006, conseguente e successivo all’atto di risoluzione contrattuale ex art. 136 d. lgs n. 163/2006 e cioè un atto che non ha la portata di un provvedimento amministrativo, ma inerisce ad un rapporto giuridico di diritto privato, dal quale scaturiscono situazioni giuridiche riconducibili a posizioni di diritto soggettive .
E’ pacifico in giurisprudenza che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia inerente al collaudo di opere pubbliche, atteso che detta attività rientra nell’ambito di un rapporto contrattuale che, a partire dall’aggiudicazione, è interamente disciplinato dal diritto privato ed in relazione al quale si controverte solo in materia di diritti soggettivi (Cass. SS. UU. 22 maggio 2012 n. 8081; Cass. SS. UU., 7 marzo 2001 n.95, Cons.Stato, Sez. V, 24 aprile 2000 n.2435).
Pareri tratti da fonti ufficiali
In riferimento a cantiere appaltato nel periodo di vigenza della L.109/94 e del Regolamento n.554/99 - oggetto di risoluzione del contratto per grave ritardo dell'Appaltatore (in seguito dichiarato fallito) - si chiede se sia da interdersi obbligatoria , da parte del Direttore dei Lavori, la presa in consegna di materiali giacenti in cantiere ovvero, a fronte di possibili furti ed ammaloramento del materiale stesso in considerazione del tempo fisiologico di riappalto, possano gli stessi materiali essere ricusati e fatti ritirare a spese della Curatela fallimentare. Il presente quesito a specifica di quanto esposto dall'art. 138 del Decreto Legislativo n. 163/2006.
Dobbiamo procedere al riappalto di una parte di opera non eseguita dall'impresa aggiudicataria (contratto del 2002) con cui è stata fatta risoluzione del contratto per grave inadempienza. Si vorrebbe procedere a stralcio del progetto esecutivo per la parte non eseguita da appaltare mediante procedura di gara. QUESITO 1 SI PUO' PROCEDERE A REVISIONE DEI PREZZI IN QUESTA SEDE ? N.B. LA REVISIONE DEI PREZZI NON ERA PREVISTA NEL CAPITOLATO

