Con riferimento ai requisiti tecnici di partecipazione, si chiede se una precedente esperienza posseduta in qualità di mandante di RTI, possa essere spesa in modo "pieno" in una gara cui si prende parte come operatore singolo. Nel caso specifico è richiesta da una SA esperienza nella riscossione coattiva maturata in un comune con almeno 60.000 abitanti per 3 anni consecutivi. Una società ha dichiarato di possedere tale esperienza, ma poi ha prodotto un attestato dal quale risulta esperienza in qualità di mandante di RTI, senza che sia specificata la % di partecipazione al RTI (ad ogni modo si presume inferiore al 50%) e senza che siano stati indicati i servizi resi nell'ambito del RTI. L'esperienza come sopra rappresentata, può essere considerata ai fini della gara in corso di svolgimento come "piena", quindi valida, o è da ritenersi insufficiente, considerando che la società, di fatto, non ha gestito da sola 1 intero comune da 60.000 abitanti ma ha eseguito solo una parte del servizio? Si chiede un parere e se vi è giurisprudenza o pareri Anac in merito. Grazie
Oggetto: procedura aperta sotto soglia per aggiudicazione fornitura biennale di prodotti di carta per convivenza a ridotto impatto ambientale. Quesito inerente la corretta verifica del possesso del CAM vigente. Buongiorno, si trasmette nel file allegato il quesito in oggetto e i relativi allegati. Cordiali saluti
Spett.le Studio Albonet, la presente al fine di richiedere delucidazioni in merito al corretto iter procedurale da utilizzare per la fornitura di un servizio richiesto dalla presente Stazione Appaltante. L'Ente, mediante richiesta di preventivo per la fornitura di un servizio per la pianificazione preliminare del sistema di gestione della qualità (che si allega), ha affidato ad un Professionista la prima parte del predetto incarico per un importo pari ad € 4.800,00 (oneri inclusi ed IVA esclusa), utilizzando la piattaforma ANAC essendo tale importo inferiore ad € 5.000,00. Conclusasi con esito positivo la prima parte dell’affidamento, avente ad oggetto lo studio di fattibilità per l’ottenimento della certificazione ISO 9001, si vorrebbe ora affidare allo stesso Professionista la seconda parte del servizio, avente ad oggetto l’assistenza tecnica per l’implementazione vera e propria del Sistema di Gestione della Qualità con la stesura di tutta la documentazione di riferimento, per un importo pari ad € 12.500,00 oneri inclusi ed IVA esclusa. Si chiede pertanto come poter procedere - dopo aver affidato la prima parte intesa quale parte preliminare del servizio - per la prosecuzione dello stesso, e pertanto con il suo successivo affidamento del predetto servizio, allo stesso Professionista.
Una società privata specializzata che partecipa a una gara di appalto per il servizio di bike sharing può coinvolgere un'università/politecnico universitario come partner, al fine di ottenere un punteggio più alto grazie alla componente di innovazione, sostenibilità e ricerca che l'ateneo apporta al progetto in vista del fine pubblico da raggiungere? Per il servizio di bike sharing si applica il codice appalti?(Consiglio di Stato con sentenza n. 4368 del 2 maggio 2023 ha assunto posizione negativa) Quale è l'iter da seguire tra le parti e come si formalizza il rapporto tra di esse (es. RTI? Accordo preliminare?)
Questa S.A. ha pubblicato avviso di indagine di mercato finalizzato al successivo affidamento, ex art.50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., dell'incarico professionale di Revisione legale del Bilancio di esercizio. L'importo presunto di contratto è di € 150.000,00 per n.3 esercizi contabili. Nell'avviso è stato indicato che la futura procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo. Pervenute le istanze e valutati ulteriori aspetti meramente interni che non incidono sull'oggetto e sulle modalità di esecuzione delle prestazioni da affidarsi, il RUP valuta ora la possibilità di modificare il criterio di aggiudicazione in OEPV. Si specifica che l'avviso pubblico conteneva la seguente precisazione "il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la S.A. che sarà libera di avviare altre procedure". Si chiede se è ora possibile procedere ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. e), con invito a tutti gli o.e. che hanno manifestato interesse, variando il criterio di aggiudicazione da minor prezzo a OEPV, senza dover necessariamente ricorrere ad un nuovo avviso pubblico.
Buonasera. Una procedura di gara per l'affidamento in concessione della riscossione coattiva TARI, oltre al requisito di iscrizione all'Albo dei concessionari alla sezione prima, prevede tra i requisiti di esecuzione, il seguente: Per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione affidata, ai sensi dell’articolo 113 del Codice, è richiesto: "a) Avere la proprietà di una piattaforma software per la gestione della riscossione, per i quali siano state implementate tutte le misure relative alle “caratteristiche di qualità, di sicurezza e di performance e scalabilità, interoperabilità e portabilità” previste ai sensi dell’allegato B del regolamento “Cloud della P.A.” adottato secondo gli standard AgID n. 628/2021, B2 e C della determinazione ACN n. 307/2022 per i livelli di qualifica richiesti dalle P.A. relative alla modalità web browser, in conformità al Decreto Direttoriale ACN n. 29/2023 e s.m.i." Successivamente è stato chiesto un chiarimento come segue e il comune ha risposto (riporto domanda e risposta): Quesito n.22 Con riferimento all’art. 9 del Disciplinare, laddove si richiede al concorrente di 'avere la proprietà' di una piattaforma software con i requisiti di sicurezza e qualificazione ACN/AgID specificati, si chiede di chiarire se tale requisito possa ritenersi soddisfatto anche qualora l'operatore economico ne detenga la disponibilità esclusiva tramite contratto di licenza d'uso. Ciò in linea con i principi di massima partecipazione e neutralità tecnologica, garantendo che la piattaforma utilizzata possieda integralmente le certificazioni e i livelli di sicurezza (Cloud PA) richiesti dalla stazione appaltante. Risposta: Il requisito di esecuzione previsto all’art. 9 trova la sua motivazione nella necessità di una disponibilità totale del concessionario ad eventuali modifiche o adattamenti della piattaforma alle esigenze di esecuzione del contratto sia da parte di S.I.VE. che degli enti. In applicazione del principio di equivalenza e al fine di favorire la massima partecipazione, si chiarisce che il requisito previsto all’art. 9, lett. a) del Disciplinare si intende soddisfatto non solo dalla proprietà formale del codice sorgente, ma anche dalla piena disponibilità funzionale della piattaforma. Tale disponibilità equivalente deve essere garantita attraverso un titolo giuridico (es. licenza d'uso esclusiva o illimitata) che assicuri all'Operatore Economico, per tutta la durata della concessione: il potere di disporre di aggiornamenti, manutenzioni e implementazioni necessarie alle esigenze della Stazione Appaltante e degli Enti, senza vincoli ostativi da parte di terzi; - la piena responsabilità tecnica e giuridica in ordine al rispetto dei requisiti di sicurezza, interoperabilità e portabilità previsti dalle vigenti linee guida ACN/AgID e dal Regolamento Cloud della P.A. L’Operatore Economico dovrà dimostrare, in sede di offerta tecnica, come la soluzione proposta garantisca i medesimi obiettivi di continuità operativa e flessibilità perseguiti con la richiesta della proprietà formale, restando inteso che la piattaforma deve essere già qualificata e conforme ai livelli ACN richiesti. La ns situazione attuale è: siamo iscritti alla prima sezione dell'Albo e abbiamo un contratto di fornitura software in corso, con la società Advanced Systems, iscritta però alla seconda sezione dell'Albo dei concessionari, quella per la quale è possibile partecipare a gare solo a supporto e non in concessione. Il software di Advances Systems ha tutti i requisiti previsti, mentre il contratto di licenza d'uso che abbiamo, non è esclusivo (ci sono infatti altre società che usano lo stesso software) e non è illimitato ma ha durata dal 01/01/2026 al 31/12/2028. La gara prevede una scadenza contrattuale al 30/06/2031. In base a tutto quanto sopra, volevamo chiedere un parere sulle varie e corrette modalità con le quali potremmo partecipare alla gara: avvalimento del requisito di esecuzione (dunque del software che utilizzeremmo noi)? RTI? subappalto? O più semplicemente dovremmo firmare un sub-contratto per la fornitura del software per tutta la durata del contratto, dichiarando in gara di essere in possesso di tale sub-contratto soddisfacendo così il requisito? Attendiamo lumi in merito. Grazie
Nelle prossime settimane realizzeremo due giornate di animazione dedicate ai giovani del nostro territorio. Avrei necessità di predisporre un unico provvedimento nel quale inserire più CIG, nello specifico: uno per una parte del catering realizzato da un fornitore e una per un'altra parte realizzato da altro fornitore. Lo stesso accadrà poco dopo per altro catering da realizzare in due giornate diverse ma relativo alle stesse attività. Nel provvedimento verrebbe inoltre inserita una tabella di dettaglio dei singoli servizi, contenente per ciascun affidamento il fornitore, il CIG, l’importo e una breve descrizione della prestazione. È possibile procedere con un unico atto amministrativo che descriva complessivamente le iniziative, le attività previste e la loro coerenza progettuale e realizzativa, evitando la predisposizione di più provvedimenti distinti che si differenzierebbero esclusivamente per fornitore, CIG e importo di affidamento?
Buongiorno, stiamo predisponendo il regolamento per il funzionamento dell’ufficio gare e nel contempo la determina per l’individuazione della Struttura Operativa Stabile (SOS). Premettiamo che siamo una Stazione Appaltante Qualificata in L1 e SF1. All’interno del regolamento si vorrebbe prevedere la possibilità di quanto segue: 1 Riguardo alle procedure di gara per l’ affidamento di lavori d’importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00 e per l’affidamento di servizi e forniture d’importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 14 del Codice, il Dirigente dell’Area Patrimonio e Gestione del territorio può scegliere di espletare direttamente la procedura di gara, attraverso il personale assegnato alla propria Area (non rientrante nella SOS), ovvero di avvalersi dell’Ufficio Gare e Provveditorato, tenuto conto del calendario delle gare da istruire ed espletare e dei tempi di preavviso richiesti per l’avvio delle procedure, in capo all’Ufficio Gare stesso. Quali potrebbero essere le eventuali implicazioni della mancata effettuazione delle gare di cui sopra da parte dell’ufficio a ciò deputato (Uff. Gare) di fronte all’Anac anche ai fini della qualificazione della Stazione Appaltante? 2 Stiamo altresì valutando di inserire un articolo che consenta di ricorrere in via residuale alla Stazione Appaltante della Provincia (in qualità di CUC) qualora si dovessero verificare determinati eventi, quali: picchi di procedure in capo all’ufficio gare che non permettono di espletare gare assoggettate a particolari scadenze oppure eventi imprevedibili e/o assenze del personale incaricato per problemi di salute (per esempio). Alla luce della normativa vigente, nel regolamento di una stazione appaltante qualificata è possibile inserire la suddetta possibilità? Grazie
Nell'ambito di appalto disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016, questa stazione appaltante, può procedere al pagamento diretto del sub-appaltatore anzichè dell'appaltatore? Se si, quali sono gli specifici riferimenti normativi e le condizioni e gli adempimenti da porre in essere.
In merito agli accordi quadro di lavori aggiudicati ad un unico operatore economico, il cui valore è superiore alle soglie di rilevanza europea, si richiede di chiarire se l’obbligo di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023, sia necessario al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro, oppure se l’obbligo sussiste esclusivamente al momento della sottoscrizione dei singoli contratti attuativi qualora questi ultimi superino autonomamente la soglia. In attesa del vostro parere, porgiamo cordiali saluti.
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