Buongiorno, con la presente siamo a chiedere cortesemente un parere breve sulla seguente questione: nel corso dell’esecuzione di lavori banditi nella vigenza del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e aggiudicato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, è stata comunicata la fusione per incorporazione di una delle società mandanti dell’A.T.I., seguita da una comunicazione da parte della società incorporante concernente la volontà di quest’ultima di mantenere tutti i contratti dell’incorporata, subentrato nei rapporti contrattuali. I requisiti generali e di esecuzione sono posseduti anche dalla società incorporante. Siamo, pertanto, a chiedere se l’Art. 106, comma 1 lett. d) punto 2), del D.lgs. 50/2016 trova applicazione anche nel caso in cui la successione a seguito di fusione sia circoscritta ad una sola mandante dell’A.T.I. aggiudicatario e, in caso affermativo, come debba formalizzarsi questo subentro, in particolare se è necessario richiedere un atto notarile o scrittura privata autenticata che disponga la sostituzione dell’incorporata con l’incorporante, oppure se trova applicazione il principio di libertà delle forme, potendo formalizzarsi mediante scrittura privata semplice o altro atto meno. In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti
Il GAL nel corso del 2024 ha affidato, con affidamento diretto, ad una ditta in possesso di documentate competenze la realizzazione di alcuni servizi di comunicazione sul Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2022. I servizi realizzati dalla ditta, per un importo inferiore a euro 5.000,00, sono stati realizzati nel periodo aprile – ottobre 2024. Con l’avvio della nuova programmazione comunitaria e delle attività previste dal Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2023-2027, il GAL ha la necessità di affidare la realizzazione di servizi di comunicazione attinenti il nuovo PSL, analoghi a quelli realizzati nel 2024 anche se per un periodo pluriennale (dal 2025 al 2028). Per quanto sopra il GAL ha quindi proceduto ad avviare nel corso del 2025, una procedura di affidamento diretto con apposita deliberazione a contrarre (importo massimo affidamento di euro 38.500,00) e ad effettuare una indagine di mercato inviando tre richieste di preventivo di cui una alla ditta a cui erano stati affidati i servizi di comunicazione relativi al PSL 2014-2022, come sopradetto realizzati nel 2024. Il reinvito alla ditta individuata nel 2024, e quindi dell’esclusione dell’applicazione del principio di rotazione, è stato effettuato sulla base della motivazione che si tratta di un affidamento successivo ma non consecutivo. In relazione all’affidamento da effettuare, tenuto conto che le due ditte che hanno partecipato all’indagine di mercato (una terza non ha risposto) sono in possesso di documentate esperienze ed hanno proposto delle offerte sostanzialmente equivalenti, a suo parere il GAL può sostenere la non applicabilità del principio di rotazione per le motivazioni sopra riportate e quindi procedere all’affidamento alla ditta incaricata nel corso del 2024?
QUESITO SUB-APPALTO Con la presente si chiede un chiarimento in merito ai subappalti, di cui all’art.119 del codice, con riferimento alla modalità di pagamento del corrispettivo, nonché dei costi della manodopera, della sicurezza e dell’anticipazione. Come a Voi noto la ns. azienda si occupa di attività di accertamento e riscossione delle entrate degli Enti locali. Nello specifico, nelle gare ove è pervista la gestione del canone unico patrimoniale (ex ICP, DPA e TOSAP), ci riserviamo solitamente il subappalto del servizio di materiale affissione/deaffissione dei manifesti e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di affissione. I bandi, tuttavia, non prevedono un corrispettivo specifico per questo tipo di servizio, in quanto l’intera attività di accertamento e riscossione, compresa l’attività di affissione e gestione impianti, viene remunerata solitamente con un aggio percentuale sul riscosso. Pertanto il mero servizio di affissioni/deaffissioni o manutenzione, non viene quantificato a parte ma è ricompreso nel valore complessivo dell’affidamento. Pertanto gli accordi che l’azienda prende con società terze per lo svolgimento di tali attività solitamente prevedono un corrispettivo a misura (ad esempio € 1,00 per ciascun foglio affisso). Dunque il costo che la ns. azienda sostiene prescinde totalmente dal corrispettivo per essa previsto dal contratto d’appalto che non fa alcuna menzione del corrispettivo per le affissioni o gli impianti. Questa modalità di pagamento comporta che non è quantificabile a priori il valore totale del contratto di subappalto (anche se si tratta sempre di un costo marginale rispetto al valore complessivo dell’appalto) e, seguendo lo schema di contratto di subappalto da Voi messo a disposizione durante il Master, ci fa porre le seguenti domande: 1) come si concilia la ns. modalità di pagamento con la previsione secondo cui nel contratto di subappalto “Le Parti si danno atto che l’appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle attività subappaltate all’Impresa subappaltatrice senza alcun ribasso rispetto ai costi della manodopera indicati in sede di offerta”? Essendo il corrispettivo a misura, non ci è chiaro come si possa rispettare tale previsione di pagamento della manodopera o che cmq il costo della manodopera e sicurezza del subappaltatore rientri nell’importo pagato dall’appaltatore; 2) come può trovare applicazione l’istituto dell’anticipazione, non essendoci un valore contrattuale predefinito? 3) deve comunque trovare applicazione l’istituto della revisione dei prezzi anche all’importo (nell’esempio 1,00 €) pattuito tra le parti per il subappalto, laddove venga riconosciuta la revisione da parte della SA al contratto principale? 4) è corretto ritenere che nel caso specifico non può esserci un pagamento diretto del corrispettivo da parte della SA al subappaltatore (o al subappaltatore del subappaltatore in caso di subappalto a cascata), poiché la natura del contratto non lo consente, considerato che l’importo di € 1,00 a foglio (come nell’esempio) non risulta negli atti di gara e non sarebbe giustificabile per l’Ente e conseguentemente non trova applicazione neppure la ritenuta dello 0,50? O tale ritenuta va comunque applicata dalla ns. azienda alle fatture? 5) Il riferimento ai SAL quali presupposti per il pagamento al subappaltatore, può essere omesso dal contratto di subappalto o è obbligatorio? Restiamo in attesa di cortese riscontro e ringraziamo, come sempre, per la professionalità delle risposte. Restiamo in attesa di cortese riscontro e ringraziamo, come sempre, per la professionalità delle risposte.
Buongiorno, nell’ambito di una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ci troviamo attualmente in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta/congruità della manodopera, in quanto il concorrente - primo graduato - ha indicato un costo della manodopera nettamente inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante. Atteso che in prima fase di giustificazione il concorrente ha fornito dati non completamente esaustivi, è stato aperto un ulteriore contradditorio dal quale sono emerse alcune criticità: 1) le integrazioni richieste differiscono dai dati forniti nella prima trasmissione per: unità e numeri di ore mantenendo praticamente inalterato il costo complessivo della manodopera offerto. E’ ammissibile questo o sarebbe già causa di esclusione. 2) La retribuzione tabellare minima non risulta aggiornata rispetto alle tabelle in vigore al momento della pubblicazione e della presentazione offerta: (praticamente il concorrente ha inserito il costo della paga base del CCNL “scaduto” alla data di presentazione dell’offerta pur “allegando” il CCNL vigente e quindi con un tabellare incrementato). Il fatto di aver indicato in fase di giustificazioni, un minimo tabellare inferiore rispetto a quello del contratto attualmente in vigore (dovuto ad aumenti previsti e già in essere alla data dell’offerta) è causa di esclusione in quanto non rispetterebbe i “minimi” tabellari e quindi, il valore del costo della manodopera effettiva, dovrebbe risultare superiore a quello indicato? Tale “errore” può essere “sanato” dal fatto che comunque hanno allegato i CCNL corretti? 3) il calcolo del costo orario medio non risulta corretto in quanto non tiene conto dell’incidenza dell’assenteismo dovuto a malattie, maternità, permessi studio, sindacali e altro, ma solo delle ferie, ROL ed ex festività e conseguentemente il divisore (n° di ore) in base al quale viene calcolato il costo è “leggermente” più alto e quindi il costo più basso. Il fatto di ricalcolare il costo medio, utilizzando i tabellari ed i divisori corretti, provocherebbe un conseguente aumento del costo della manodopera a carico dell’offerente e quindi la modifica di una componente dell’offerta, andando ad impattare sul ribasso complessivo offerto. Può diventare causa di esclusione? Nell’ipotesi in cui le ore calcolate ed indicate dall’offerente per eseguire l’appalto fossero ritenute comunque sostenibili e il costo medio ricalcolato in maniera corretta rispettasse i valori medi retributivi, è lecito ritenere l’offerta nel suo complesso sostenibile e quindi non anomala? E’ possibile andare ulteriormente ancora in contradditorio e per quante volte prima di prendere una decisione definitiva? Grazie Il Servizio Gare
Procedura aperta sopra soglia comunitaria da pubblicare prossimamente per l’affidamento di un appalto integrato da realizzare con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’art.43 D.Lgs 36/2023 (BIM). Per la progettazione esecutiva tra i requisiti di idoneità professionale a pena di esclusione è richiesta ai concorrenti anche una struttura operativa minima, un gruppo di lavoro composto da una serie di professionisti responsabili per le discipline caratterizzanti la prestazione medesima. Tra questi vengono pertanto richiesti anche: 1) Gestore dei processi digitalizzati – BIM Manager; 2) CDE Manager; 3) Coordinatore dei flussi informativi di commessa – BIM Coordinator e degli operatori avanzati della gestione e della modellazione informativa edile, i cd. BIM specialist, ossia 4) Edile, 5) Strutture e 6) Impianti. Poiché anche l’esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata con l’impiego dei suddetti metodi e strumenti (BIM), secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Informativo, nel disciplinare s’intende prevedere analogo “BIM Team” tra le condizioni di esecuzione che dovrà rispettare l’aggiudicatario. Gli operatori economici in possesso dei soli requisiti per l’esecuzione lavori devono pertanto partecipare in forma associata in un raggruppamento temporaneo con il “progettista” (a sua volto singolo o associato) oppure indicando un progettista qualificato (avvalimento atecnico). Poiché nel nuovo Codice sembrano definitivamente superate le diffidenze del legislatore nei confronti dell’appalto integrato e non ci risulta essere stato replicato il divieto di cumulo della qualità di progettista e di esecutore dei lavori per la stessa opera previsto dall’art.24 comma 7 del D.Lgs 50/2016, si chiede se sia ammissibile che questi operatori possano: a) costituire un raggruppamento con il “progettista” non solo per la progettazione, ma anche per l’esecuzione lavori, limitatamente per quest’ultima alle figure BIM? b) indicare un “progettista” qualificato per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione lavori instaurare una qualsiasi forma di rapporto contrattuale (lavoro subordinato, consulenza, collaborazione o ancora RT) con altri, diversi professionisti? Ringraziando per l'attenzione, i nostri migliori saluti
Buongiorno, con la presente chiediamo un chiarimento circa la qualificazione della SA su sito ANAC. Alla prima domanda posta da ANAC viene richiesto se la stazione appaltante è soggetta alla qualificazione ai sensi dell'art. 62, comma 17 del D.Lgs. 36/2023. La nostra Società, JESOLO PATRIMONIO SRL è una IN HOUSE a totale partecipazione pubblica (socio COMUNE DI JESOLO). Fino al 30/06/2025 abbiamo operato come SA qualificata utilizzando lo strumento del MEPA per tutti gli affidamenti. Da nostra analisi, sembrerebbe che la fattispecie dell'art. 62 comma 17, nella quale potrebbe ricadere la società possa essere quella di "soggetto privato tenuto all'osservanza delle disposizioni del Codice". Pertanto, non soggetta alla qualificazione. Chiediamo vostro riscontro a riguardo in modo da procedere. Cordiali saluti.
Buongiorno, con la presente siamo a chiedere cortesemente un parere breve sulla seguente questione: la ns. Società è concessionaria di un’infrastruttura metropolitana ed ha in capo la manutenzione straordinaria della medesima e si rende necessario procedere all’indizione di una gara aperta di lavori di sostituzione (rimozione e installazione di nuovi) del sistema di riscaldamento dei deviatoi del deposito e stazioni metropolitane fuori terra, per un importo superiore a € 150.000,00; data la specificità di alcuni interventi, prettamente ferroviari, a seguito di attenta analisi non risultano presenti categorie SOA pertinenti con le lavorazioni (e le uniche spendibili in ambito ferroviario non appaiono idonee per tali interventi); pertanto, visti i commi 4 e 12 dell’Art. 100 del Codice dei contratti pubblici e l’Allegato II.12 al medesimo, nonché previo esame di diversi pareri e delibere in merito (parere di precontenzioso ANAC n. 14/2024, parere MIT 3146/24 , delibera ANAC 505/2024, ancorché relativa a servizi e forniture), nonché viste alcune apparenti aperture da parte della giurisprudenza recente (Cons. Stato 3738/2024 e TAR Roma 21577/2024), si chiede se sia possibile prevedere, per una procedura di lavori, dei requisiti speciali di partecipazione diversi dalla qualificazione SOA, in deroga all’Art. 100, comma 4, del Codice, oppure se sia obbligatorio, a prescindere dalle caratteristiche delle lavorazioni, individuare una categoria SOA per le lavorazioni, con il rischio, da un lato, precludere la partecipazione ad operatori in grado di compire tali attività ma privi di attestazione e, dall’altro, di avere degli operatori che sono formalmente qualificati ma in concreto incapaci di eseguire le lavorazioni. In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti
Buongiorno, siamo aggiudicatari di una procedura di fornitura in noleggio di un sistema robotico chirurgico con relativa assistenza tecnica e fornitura del materiale di consumo. La Stazione Appaltante aveva stimato € 600,00 di costi per la sicurezza derivanti da interferenze, che sono stati inseriti in offerta economica e nel contratto. Ora la Stazione Appaltante ci chiede se tali oneri debbano essere inseriti nell'ordine (e quindi nella successiva fattura che emetteremo). Potreste chiarire se l'interpretazione dell'Ente è corretta? Grazie mille
Costo manodopera da indicare nel contratto di appalto. Si hanno due procedure aperte, sopra soglia, OEPV per affidamento lavori, pubblicate a ottobre e novembre 2024. Gli aggiudicatari hanno indicato di applicare lo stesso CCNL individuato dalla stazione appaltante e indicato negli atti di gara (F012) però l’aggiudicatario della procedura A ha indicato nell’offerta economica un importo di manodopera superiore di 889 euro a quello stimato dalla stazione appaltante, che è stato comunque ritenuto giustificato e congruo; l’aggiudicatario della procedura B ha indicato un importo inferiore di 10.000 euro motivandolo adeguatamente in sede di verifica di anomalia. Nei due diversi contratti quale importo della manodopera dovrà essere indicato anche ai fini dei subappalti: il costo stimato dalla stazione appaltante o quello (superiore nel caso A e inferiore nel caso B)?
Per una manifestazione di interesse a partecipare ad una gara di servizi specialistici IT, del valore di 340.000,00 euro biennali, la S.A. richiede il possesso di alcuni requisiti non in nostro possesso. Più precisamente, tra gli altri, i seguenti: - Esperienza, di almeno 2 anni, nella fornitura di Servizi SOC - Disponibilità di un team di specialisti Cyber Security operativi 24x7 con competenze in attività di Threat Intelligence, Risposta agli Incidenti, Governance dei processi e delle misure di Cyber-Security. In assenza di indicazioni avverse da parte della S.A., riteniamo di poter adottare l'istituto dell'avvalimento di tali requisiti a vendor/player nazionale. Nel Capitolato Tecnico, inoltre, vengono specificati i punteggi attribuibili in base alla qualificazione tecnica degli operatori. Tra i vari requisiti, ne sono presenti anche 2 che potrebbero essere da noi ottenuti sempre attraverso l'avvalimento, questa volta premiale, dalla stessa impresa ausiliaria che ci fornisce l'avvalimento dei requisiti. La domanda è se possibile effettuare avvalimento di requisiti di partecipazione e premiale per il miglioramento dell'offerta (attribuzione dei punteggi specifici) nella stessa gara dalla stessa azienda ausiliaria verso la stessa azienda ausiliata. Altresì, se si configura, necessariamente/obbligatoriamente, il subappalto verso l'ausiliaria e con quale percentuale massima raggiungibile. Grazie
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