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Pareri Normativi in materia di Appalti Pubblici

QUESITO del 24/06/2026 - REVISISIONE PREZZI

E' pervenuta, da parte di ditta invitata a partecipare a procedura negoziata su piattaforma Sintel, l'allegata richiesta di modifica della clausola relativa alla revisione prezzi indicata all'art. 23 della nostra lettera d'invito (articolo riportato per intero nell'istanza stessa). Intendiamo dare riscontro nel seguente modo: Tenuto conto che si tratta di clausola prevista dal codice è implicita la sua applicazione. Chiediamo, tuttavia, se ritenete necessario modificare/integrare l'art. 23 della lettera d'invito inserendo quanto da loro proposto. In attesa di riscontro, cordiali saluti.


QUESITO del 18/06/2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO E PRINCIPIO DI ROTAZIONE

buon giorno, chiedo cortesemente indicazioni in merito alla possibilità di procedere con un affidamento diretto. favore dell'impresa sociale F. A tal proposito segnalo he alla medesima impresa sono stati affidati i seguenti incarichi: -anno 2022 affidamento diretto ai sensi del dlgs 50/2016 per un importo di 37.000 relativo alla realizzazione di video interviste; -anno 2023 affidamento diretto ai sensi del dlgs 36/2023 per un importo di 3.000 relativo alla pianificazione e promozione campagne social; -anno 2024 affidamento diretto ai sensi del dlgs 36/2023 per un importo di 4.000 relativo alla realizzazione di una playlistvideo. Nel mese di aprile 2026 è stato pubblicato sul sito GAL un avviso finalizzato a individuare operatore economico per realizzare progetto video interviste ai beneficiari dei nostri bandi (importo 35000). Tra i soggetti che hanno fornito preventivo figura la suddetta impresa. Preciso che l'operatore in passato ha eseguito gli incarichi con la piena soddisfazione dell'ente dimostrando affidabilità, competenza e rispetto delle tempistiche. Alla luce di quanto sopra che un parere circa la possibilità di procedere con un nuovo affidamento diretto alla medesima impresa tenuto conto del principio di rotazione (articolo 49 del dlgs 36/2023) e della circostanza che l'operatore ha partecipato all'avviso. Ringrazio anticipatamente e resto in attesa di un cortese riscontro.


QUESITO del 18/06/2026 - BOLLO PER PROCEDURE SOTTOSOGLIA

Nelle procedure (anche affidamenti diretti) di cui all'art.50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il pagamento da parte dell'o.e. dell'imposta di bollo pari ad € 16,00 è dovuto in fase di presentazione dell'offerta/acquisizione dei preventivi? O tale adempimento è prerogativa delle sole procedure sopra soglia europea?


QUESITO del 15/06/2026 - CONTRATTI ANALOGHI

La nostra Azienda ha bandito una procedura aperta soprasoglia da aggiudicare con il criterio dell'OEPV, ai sensi del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, per l’affidamento del servizio di gestione dell’emergenza sanitaria nel Punto di Primo Intervento del Lido di Venezia. Il servizio prevede l’assistenza di tipo sia medico che infermieristico, comprensiva dell’attività di soccorso a bordo dell’ambulanza per i soli medici.Il capitolato prevede che “Il personale medico che eseguirà il servizio dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l’accesso a posizioni equivalenti all’interno degli enti del SSN: - iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici. - possesso delle seguenti specializzazioni (in via alternativa): - Medicina e Chirurgia d’accettazione e d'urgenza o Anestesia e Rianimazione o affini/equipollenti o attestato di idoneità all’emergenza sanitaria territoriale ai sensi dell’ACN per la Medicina Generale. Quale requisito di capacità tecnica professionale il bando prevede a pena di esclusione di “aver eseguito nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara almeno n. 1 contratto di fornitura di servizi medici per un PPI o per un servizio di emergenza/urgenza anche a favore di soggetti privati, specificando servizio, committente (pubblico o privato), durata e importo. L’importo complessivo dei servizi nel quinquennio precedente dovrà essere almeno pari all’importo triennale della base d’asta”. In fase di gara un O.E. interessato aveva chiesto se fosse possibile partecipare alla procedura “posto che per raggiungere tale importo i servizi erogati riguardano servizi medici non esclusivamente destinati a un punto di primo intervento o per un servizio di emergenza/urgenza”. Abbiamo risposto al chiarimento confermando che per la partecipazione alla procedura di gara l’OE deve aver eseguito almeno un contratto di fornitura esclusivamente di servizi medici per un PPI o per un servizio di emergenza/urgenza. In fase di valutazione della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, un altro O.E. ha posto come requisito solo contratti relativi a “Servizi di assistenza medica afferente alle attività di anestesia e rianimazione e di sala operatoria/ambulatorio” e “Servizi di guardia anestesiologica”. Abbiamo attivato il soccorso istruttorio chiedendo spiegazioni in merito e questa è la giustificazione prodotta:“In riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata, si precisa che i servizi dichiarati dalla scrivente società relativi alle attività di Anestesia e Rianimazione e Guardia Anestesiologica sono riconducibili all’ambito dell’emergenza-urgenza sanitaria. La disciplina di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore è infatti deputata alla gestione del paziente critico, delle emergenze cliniche e del supporto avanzato delle funzioni vitali, costituendo parte integrante della rete dell’emergenza-urgenza del SSN. In tal senso si richiamano il D.M. 68/2015, relativo alla Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, e il D.M. 70/2015, che include le strutture di Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva nell’organizzazione della rete ospedaliera per la gestione dell’emergenza e del paziente critico. Si evidenzia, inoltre, che la stessa documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante, negli Allegati 7 e 8, relativi all’esperienza professionale del personale infermieristico e medico, considera espressamente tra le esperienze rilevanti ai fini dell’esecuzione del servizio quelle maturate presso SUEM, PPI, Pronto Soccorso (PS) e Terapia Intensiva (TI). Tale previsione conferma che l’esperienza maturata nell’ambito della Terapia Intensiva e della Rianimazione è ritenuta pertinente e coerente con le attività oggetto dell’appalto. Pertanto, i servizi dichiarati dalla scrivente società devono ritenersi pienamente idonei a dimostrare il possesso del requisito di esperienza richiesto dal disciplinare di gara, in quanto riferiti ad attività svolte nell’ambito dell’assistenza al paziente critico e dell’emergenza-urgenza sanitaria. L'eventuale esclusione dell'esperienza in Anestesia e Rianimazione dall'ambito dell'emergenza-urgenza risulterebbe peraltro in contrasto con la stessa impostazione della documentazione di gara, che considera espressamente la Terapia Intensiva tra le esperienze professionali pertinenti al servizio da affidare. Sulla base di quanto sopra esposto, la scrivente ritiene che i servizi dichiarati soddisfino pienamente il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal punto 7.3 del Disciplinare di gara e confida che codesta Stazione Appaltante voglia valutare positivamente il presente riscontro, consentendo la prosecuzione della procedura.” Si chiede se la ditta sia ammissibile a fronte dei requisiti presentati e considerata anche la natura del servizio da affidare.


QUESITO del 12/06/2026 - PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI E ADEGUAMENTO PREZZI

Servizi di ingegneria e architettura – Modifica contrattuale in aumento – Calcolo corrispettivi – Parametro V e prezzari sopravvenuti Contratto a corpo avente ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura: progettazione definitiva, esecutiva, CSP e direzione lavori e CSE. ID Opere DM 17/006/2016 = IA.01 - IA.02 - IA.03 - E.10 - E.22 – S.04 Durata contratto = 1530 giorni di cui 450 per progettazione (definitiva ed esecutiva e CSP) e 1080 per esecuzione (direzione lavori e CSE). Contratto stipulato a seguito di procedura aperta sopra soglia comunitaria – OEPV - bandita in vigenza del D.Lgs. 50/2016 Al termine della progettazione esecutiva (validazione progetto) l’importo delle opere è aumentato a causa di: a) entrata in vigore di sopravvenuti prezzari b) adeguamento statico dell’edificio, in luogo del miglioramento sismico previsto nel PFTE, la cui necessità è emersa a seguito dell’analisi di vulnerabilità sismica, svolta in corso di progettazione del fabbricato. L’adeguamento sismico ha determinato un aumento dell’importo delle opere per l’ID S.04. Il RUP ha manifestato l’intenzione di procedere con una modifica contrattuale ex art.106 co.1 lett.b) per “lavori, servizi o forniture, supplementari …” e per quantificare il quantum della modifica contrattuale considera come base di calcolo dei corrispettivi l’importo delle opere di tutti gli ID (IA.01 - IA.02 - IA.03 - E.10 - E.22 – S.04) e non solo S.04, andando così ad “includere” nella modifica contrattuale anche gli aumenti derivanti dai nuovi prezzari, sopravvenuti dopo la stipula del contratto. Concordiamo con la proposta di modifica contrattuale indicata come conseguenza delle prestazioni ulteriori e aggiuntive dovute alla trasformazione da “miglioramento” ad “adeguamento” sismico, richieste sia a progettisti e CSP che a direttore lavori e CSE. Visto il parere MIT 3187 del 30.01.2025 (e comunicato ANAC 8/11/2022 richiamato) si chiede se come base di calcolo dei corrispettivi da riconoscere con detta modifica sia corretto considerare il parametro V già aggiornato ai prezzari entrati in vigore successivamente alla stipula del contratto.


QUESITO del 10/06/2026 - ERRORI INDOTTI DALLA PA ED ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE

Abbiamo partecipato, in RTI costituendo, all’AS 6307103 indetto dalla SA V. Quest’ultima, nell’allegato verbale della seconda seduta di gara per l’apertura in seduta telematica delle buste tecniche, comunica il provvedimento di esclusione a carico di 3 su 4 dei partecipanti, tutti per lo stesso motivo, tra cui la nostra azienda. Più precisamente la SA scrive quanto segue: Si rileva che nel documento di offerta tecnica generato automaticamente dal sistema e nominato “OT_NG6307103_L1_NP3284416” è riportato il valore economico dell’offerta, configurandosi così una causa di esclusione dalla procedura, come espressamente indicato al paragrafo 13.1 del Capitolato d’Oneri, che recita: “Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura”. Per comprendere va descritto l’antefatto da cui scaturisce tale incomprensione. Per la partecipazione, nella procedura telematica che la SA ha approntato sul portale acquistinretepa.it, oltre alla “busta amministrativa” contenente anche la relazione/documentazione tecnica descrittiva della soluzione tecnica offerta, nella “busta economica” prevedeva la generazione automatica da parte del sistema di due documenti, uno denominato OE_xx e l’altro OT_xx. Prima della generazione automatica di tali documenti, il sistema richiedeva di inserire 2 valori economici, uno denominato con l’etichetta “Base d’asta” (che successivamente riportava tale valore nel documento OE_xx) mentre l’altro era denominato con l’etichetta “Offerta tecnica” (che successivamente riportava tale valore nel documento OT_xx). Avendo riscontrato preventivamente che il contenuto dei due documenti OE e OT era praticamente identico (si allegano per un riscontro diretto) e che entrambi riportavano la dichiarazione “che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis), onde evitare di presentare due offerte difformi tra loro, non avendo ricevuto alcuna indicazione preventiva da parte della Stazione Appaltante nella documentazione di gara, abbiamo provveduto ad inserire lo stesso valore economico in entrambi i campi predisposti nella procedura telematica nella busta economica dalla SA. Purtroppo questa scelta ha portato alle conseguenze di esclusione in quanto la SA dichiara che il documento OT_xx è parte integrante della documentazione tecnica e, pertanto, riportando un valore economico comporta il provvedimento. Come specificato inizialmente, 3 concorrenti su 4 hanno sono stati indotti a commettere lo stesso “errore” dalle impostazioni della procedura. Per il quarto concorrente, la SA nel verbale della seconda seduta di gara, scrive quanto segue: Si rileva che, diversamente dagli analoghi documenti presentati dai precedenti operatori economici, nel documento di offerta tecnica generato automaticamente dal sistema e nominato “OT_NG6307103_L1_NP3284217” non compare alcun riferimento all’importo dell’offerta economica. La Commissione Giudicatrice, pertanto, ravvisa la necessità di escludere dalla procedura i candidati R.(RTI Costituendo...), ... Srl e ... SpA, con adozione di apposito atto di esclusione da parte della Stazione Appaltante. Piuttosto la SA dovrebbe chiedersi, vista la dichiarazione resa nel documento OT_xxx del quarto concorrente “che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento” se questo voglia dire che tale operatore economico è disposto ad offrire a ZERO Euro la soluzione che ha proposto. Inoltre, considerato che le offerte economiche devono rispettare i principi di unicità e inequivocabilità dell'offerta probabilmente andrà escluso proprio il quarto operatore economico che si trova in tale condizione. Evidenziamo che, visionandoli e confrontandoli tra loro, entrambi i documenti OT_xxx e OE_xxx riportano nella parte bassa della prima pagina la dicitura “Scheda di offerta: Offerta economica” a conferma del valore da attribuire al documento stesso. Il nostro obiettivo è di opporci a tale provvedimento di esclusione e di essere riammessi alla partecipazione alla gara in quanto siamo stati indotti, come gli altri concorrenti, in errore dalle impostazioni della procedura telematica effettuate dalla SA. Ciò anche in considerazione che nella documentazione tecnica effettivamente presentata dalla scrivente non vi è alcuna indicazione a valori economici dell’offerta presentata, segno evidente che non vi fosse alcuna intenzione di incappare in tale condizione. In seconda istanza, che la gara non venga in ogni caso aggiudicata e che piuttosto venga annullata/ribandita correggendo l’impostazione nella procedura telematica che ha generato l’errore. Informazioni e documentazione allegata riservate e segrete NON DIVULGARE MAI. GRAZIE


QUESITO del 10/06/2026 - RISCOSSIONE ENTRATE E VALORE APPALTO

Con riferimento al valore degli affidamenti, si chiede come si deve comportare l'azienda in merito alla seguente questione. In sintesi, la ns. azienda quando presenta offerta per affidamenti diretti per la riscossione delle entrate, richiede come corrispettivo una percentuale di aggio sul riscosso, oltre al rimborso delle spese vive anticipate per conto del Comune per le notifiche postali, i diritti previsti dal DM 14/04/2023 Tabella A e gli oneri di riscossione previsti dall'art.1 comma 803 lett. a) della Legge 160/2019 (oneri e diritti che sono posti direttamente a carico del contribuente e che vengono recuperati nel momento in cui il contribuente paga). Il nostro problema nasce nel momento in cui andiamo a fatturare all'Ente l'aggio, il rimborso delle spese anticipate, i diritti e gli oneri, perchè queste tre ultime voci (spese, diritti e oneri) che non costituiscono corrispettivo a carico dell'Ente (in particolare le spese vive di notifica che rappresentano una mera partita di giro) vengono necessariamente inserite in fattura con il CIG di riferimento e contribuiscono al raggiungimento della soglia di € 140.000,00 prevista per gli affidamenti diretti. Riporto un caso concreto: per un comune, a seguito di affidamento diretto, abbiamo fatturato € 128.000 di aggio e € 19.000 di spese. Ora il comune, essendo stata superata la soglia dei 140.000 euro, ci chiede come deve comportarsi, se può prendere un nuovo CIG (??) o se deve fare una nuova gara. Come corrispettivo avremmo ancora 12.000 euro fatturabile, ma è interamente coperto dalle spese. Questo problema si è presentato anche a seguito di procedure aperte: in un caso il disciplinare prevedeva un importo massimo pagabile come corrispettivo di 500.000 euro, ma nel calcolo del valore della gara non si tenne conto del rimborso spese anticipate e ci trovammo, di fatto, a non poter fatturare ulteriore corrispettivo perchè le spese contribuirono al raggiungimento di tale importo, sottraendo di fatto una fetta di corrispettivo dall'affidamento. Questo errore di calcolo da parte degli Enti avviene spesso perchè il valore contrattuale viene calcolato sempre con riferimento all'aggio fatturabile e non anche alle spese. Considerato che l'art.14 comma 4 del codice stabilisce che "Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante", si chiede se è corretto ritenere che nell'importo dell'affidamento debbano rientrare anche le spese vive anticipate, i diritti e gli oneri. In caso contrario (come si auspica), si chiede come andrebbero rifatturate all'Ente tali voci (in particolare le spese vive anticipate) senza che contribuiscano al raggiungimento della soglia massima dell'impegno di spesa di 140.000 euro, collegata al CIG di affidamento. Si chiede conferma, infine, che non esiste l'opzione prospettata di "prendere un nuovo CIG". In attesa del parere, ringraziando, si porgono cordiali saluti.


QUESITO del 09/06/2026 - QUOTA SOCIALE E CIG

Il GAL Montagna Vicentina è una società cooperativa a responsabilità limitata, che nell’ambito della propria attività, con carattere prevalentemente mutualistico e non commerciale, si occupa della gestione di fondi europei destinati allo sviluppo delle aree rurali. Nel corso degli anni i soci del GAL hanno corrisposto la quota sociale a seguito di fattura emessa annualmente dalla società, previa determinazione dell’importo effettuato dall’Assemblea dei Soci. Numerosi enti pubblici locali hanno tuttavia richiesto di inserire nella fattura il CIG (Codice Identificativo Gara) creando una difformità formale tra i Soci. Il GAL, pertanto, ha dovuto differenziare le emissioni e assecondare le richieste di alcuni Comuni (i quali bloccano i mandati di pagamento se non vedono il CIG in fattura). A nostro avviso l'erogazione finanziaria andrebbe esentata dall’inserimento del CIG in quanto discende da un rapporto societario (endo procedimentale) regolato dallo Statuto del GAL, e non da un rapporto sinallagmatico (contrattuale) di scambio. La classificazione di tali quote come corrispettivi rilevanti ai fini IVA da parte dell’Agenzia della Entrate (poiché a fronte della quota vi è un'attività generale di coordinamento territoriale e servizi generali verso i soci) non andrebbe a mutarne la natura giuridica. Per quanto sopra, si chiede la correttezza dell’interpretazione del GAL e, in caso positivo, di indicare i riferimenti legali più opportuni per trasmettere ai soci una nota chiarificatrice.


QUESITO del 04/06/2026 - OMISSIONI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Buongiorno, in una procedura aperta avente ad oggetto il “Servizio di raccolta, trasporto, scarico e recupero dei fanghi prodotti presso l’impianto di depurazione”, un concorrente si è presentato con il ruolo di “IMPIANTO DI RECUPERO” [vedi pag. 2 della domanda]. Il concorrente: • non ha indicato, né inserita documentazione per soggetti TRASPORTATORI, • ha, però, manifestato l’intenzione di subappaltare le attività di recupero/trasporto [vedi pag. 12 della domanda], come nel DGUE, facendo quindi intendere di ricorrere al subappalto “qualificante” essendo l’attività di trasporto una attività secondaria a qualificazione obbligatoria che può essere soddisfatta attraverso il subappalto qualificante. Il concorrente, però nella domanda a pag. 12 punto C, non ha indicato la modalità del possesso del requisito relativo all’attività di trasporto. Atteso che è stato verificato dallo scrivente che il concorrente, pur non avendolo dichiarato, è in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazione Gestori Ambientali anche per l’attività di trasporto per la categoria e classi adeguate, come consigliate di procedere? Alleghiamo il quesito completo di estratto della domanda e del disciplinare di gara, Grazie e saluti Il Servizio Gare


QUESITO del 29/05/2026 - CERTIFICAZIONE E CONSORZIO

In una procedura di gara aperta con offerta economicamente più vantaggiosa un criterio prevede l’attribuzione del punteggio in funzione delle certificazioni ISO o EMAS possedute dai candidati. Nel caso di consorzi il disciplinare prevede attribuzione di punti 5 se le certificazioni sono possedute sia dal consorzio che dalle consorziate esecutrici. Un’offerta presentata da un consorzio distingue fra una consorziata "esecutrice" ed una consorziata "indicata" (quest’ultima senza certificazione). Si ipotizza un consorzio a cascata. In questo caso, non ci è chiara la dicitura “consorziata indicata” : si deve considerarla ai fini del possesso delle certificazioni? Se si, in questo caso si deve dare punteggio 0. Trattasi di un consorzio rientrante nell'articolo 65 comma 2 lett. b) cioè cooperative consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro.


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