1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. comma così modificato dall’art.4, comma 2, lett.hh) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica. comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.hh) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
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Giurisprudenza e Prassi
RISERVE PER ANOMALO ANDAMENTO DEI LAVORI DERIVANTI DA CARENZE PROGETTUALI SUBITO PERCEPIBILI: DEVONO ESSERE ISCRITTE CONTESTUALMENTE ALL'INSORGENZA DEL FATTO LESIVO (240BIS)
TRIBUNALE DI CATANZARO SENTENZA 2026
La soglia legale del venti per cento per l'iscrizione delle riserve non preclude il diritto dell'appaltatore di agire in giudizio per il riconoscimento delle proprie spettanze, ma opera come limite al riconoscimento bonario delle stesse; tuttavia, l'appaltatore decade dalla pretesa risarcitoria per l'anomalo andamento dell'appalto qualora non iscriva tempestivamente le riserve nei registri contabili durante l'esecuzione del contratto, non potendo differire tale adempimento al conto finale per fatti produttivi di danno già noti e permanenti.
"[...] il limite di cui all’art. 240-bis, pur non potendo costituire un’ipotesi di “esonero legale” da responsabilità a vantaggio dell’Amministrazione, trova comunque giustificazione alla luce dei già richiamati interessi di rango costituzionale tutelati dalla norma censurata (trasparenza, buon andamento, imparzialità) e tanto poiché, si badi, la soglia del venti per cento non incide sul momento dell’iscrizione o della proposizione dell’azione bensì sul riconoscimento delle spettanze richieste e, ad ogni modo, sempre che non sia riscontrabile una condotta dolosa o gravemente colposa imputabile alla Committente, “non potendo l’esonero legale estendersi, nel rispetto dei principi costituzionali, all’inadempimento doloso o gravemente colposo, la relativa azione nei confronti della stazione appaltante, pur soggetta all’onere dell’iscrizione a riserva” (ex multis, Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenze 5 agosto 2016, n. 16537; 28 gennaio 2015, n. 1619; 14 febbraio 2014, n. 3548).
[...]
Il CTU nominato con riferimento a queste ultime [riserve relative all’andamento anomalo dell’appalto, n.d.r.] ha evidenziato che “le riserve per anomalo andamento dell’appalto sono da ritenersi intempestive in quanto in contrasto con l’art. 201 co. 2 del d.p.r. 207/2010 che recisa: “l’esecutore, all’atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili”.
Il consulente, a fronte delle osservazioni rese dal consulente di parte attrice, ha confermato quanto evidenziato asserendo che la circostanza che ha determinato l’anomalo andamento dell’appalto è stata il progetto a base d’appalto caratterizzato da carenze che erano ben note all’appaltatore durante l’iter dei lavori e dunque che l’effettiva percezione dei fatti produttivi di danno in capo all’appaltatore fosse immediata con conseguente necessità di iscrizione tempestiva delle relative riserve.
Tanto premesso le riserve per anomalo andamento dell’appalto sono da considerarsi intempestive e dunque la relativa azione deve ritenersi ormai decaduta.
Con riferimento, invece, alla riserva apposta dall’istante relativa allo svolgimento di lavori extracontrattuali, la stessa è da ritenersi tempestiva atteso che il primo atto utile per poterla iscrivere è stato lo stato finale dei lavori."
LEGITTIMA LA NORMA DEL CODICE CHE PONE UN LIMITE MASSIMO ALLE RISERVE CHE PUÒ ISCRIVERE L'APPALTATORE
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2021
Entro la soglia del venti per cento dell’importo contrattuale, qualunque pretesa dell’appaltatore può essere riconosciuta, in via bonaria o previo accertamento giudiziale.
Oltre tale limite legale è, viceversa, certamente inibito accedere all’accordo bonario, mentre non risultano precluse azioni giudiziarie, piuttosto viene lievemente potenziato il rischio contrattuale.
Infatti, per orientamento uniforme del diritto vivente, sono indifferenti all’istituto dell’iscrizione di riserve e, dunque, sono sempre ammissibili le azioni risolutorie e quelle ad esse correlate, a partire dal risarcimento del danno di cui all’art. 1453 cod. civ.
Inoltre, sulla base dell’interpretazione sopra proposta, non risente del limite legale posto dal censurato art. 240-bis, comma 1, l’azione di risarcimento del danno per inadempimento doloso o gravemente colposo della stazione appaltante, sempre che la relativa pretesa sia stata iscritta a riserva.
Per tutte le altre riserve che eccedono la soglia, la norma censurata implica: una ridefinizione del rischio oggettivo del contratto, con un suo lieve incremento, nonché un limitato esonero dalla responsabilità del committente, reso tuttavia conforme, in via ermeneutica, ai principi costituzionali.
Ne consegue che la tutela degli interessi di rango costituzionale, sottesi alla disposizione censurata, non cagiona alcuna violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
LA Corte Costituzionale dichiara quindi non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 240-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera hh), numero 1), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecco, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe
E' stato sottoscritto un contratto di appalto di lavori pubblici dell'importo di €. 870.000,00 in data 30/10/2012. In data 29/08/2013 l'appaltatore ha apposto sul registro di contabilità riserve ammontanti complessivamente ad €. 400.930,63, quindi superiore al 20% del contratto. Come deve interpretarsi l'art. 240bis, comma 1, D.Lgs. 163/2006 che recita "L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale." Il limite del 20% vale per l'appaltatore o per la stazione appaltante?