1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile , tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticita' di cui all'articolo 3, comma 2. In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati. comma così modificato dal DLgs 160/2012 in vigore dal 03/10/2012, quindi modificato dal DL 90/2014 convertito dalla L 114/2014 in vigore dal 19/08/2014
2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria puo' essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione. . comma così sostituito dal DLgs 195/2011 in vigore dall’8/12/2011, quindi modificato dal DL 90/2014 convertito dalla L 114/2014 in vigore dal 19/08/2014
LA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE NON PUÒ ESSERE INFICIATA DA ELEMENTI O VICENDE AFFERENTI ALLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO
CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026
In sede di sindacato di legittimità sui provvedimenti amministrativi di gara, non è ammesso inferire l'illegittimità degli stessi da elementi risultanti dalla fase esecutiva, i quali sono successivi al momento dell’adozione dell'aggiudicazione. Eventuali inadempimenti contrattuali o prestazioni difformi rispetto agli impegni assunti in sede di offerta non possono tradursi in vizi originari degli atti di gara, salvo che non rappresentino una conferma estrinseca di una macroscopica e originaria inattendibilità dell'offerta stessa rispetto alla lex specialis.
"I vizi del procedimento di evidenza pubblica non possono invero consistere in elementi o vicende afferenti la fase esecutiva del contratto [...] (non potendosi evidentemente rinvenire profili d’illegittimità – alla stregua del principio tempus regit actum - in fatti successivi al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati)"