Art. 28 - Intervento

1. Se il giudizio non e' stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa.

2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, puo' intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.

3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l'intervento.
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Giurisprudenza e Prassi

CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO: L'ENTE APPALTANTE E' LEGITTIMATO A CHIAMARE LA COMPAGNIA ASSICURATRICE PER TENERLO INDENNE DA PRETESE RISARCITORIE (28.3)

TAR LIGURIA ORDINANZA 2025

Il Comune ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa ex art. 28, co. 3 c.p.a. la Compagnia assicuratrice «al fine di essere integralmente manlevato e garantito e, comunque, tenuto indenne da ogni pretesa risarcitoria avversaria», «in forza del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi sottoscritto [...]», che obbliga la Compagnia assicuratrice a tenere indenne il Comune per le perdite patrimoniali derivanti da pretese risarcitorie allo stesso rivolte anche in qualità di committente.

La chiamata in causa del terzo garante da parte dell’Amministrazione evocata in giudizio per il risarcimento dei danni conseguente all’eventuale annullamento di un atto illegittimo risulta giustificata anche perché il terzo, pur non essendo parte necessaria del giudizio di annullamento promosso nei confronti del soggetto garantito, ha un interesse qualificato all’esito del giudizio risarcitorio in virtù dell’obbligo derivante dal contratto stipulato con quest’ultimo.