Art. 35 - Pronunce di rito

1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:

a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito;

b) inammissibile quando é carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;

c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.

2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:

a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;

b) per perenzione;

c) per rinuncia.
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

IMPUGNAZIONE "AL BUIO" E SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE: IN ASSENZA DI ACCORDO TRA LE PARTI, LE SPESE DI LITE SONO A CARICO DELLA RICORRENTE (35.1.C)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2025

Il Collegio osserva che il consolidato indirizzo ermeneutico individua il discrimen tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel carattere satisfattivo o non satisfattivo dei provvedimenti successivamente adottati dall’Amministrazione in relazione alla fattispecie: “la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente. […]”. (C.d.S., Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).

Quanto alle spese di lite, in mancanza di accordo delle parti, le stesse vanno poste a carico della società ricorrente.

***

Il ricorso era diretto ad una rideterminazione del punteggio ottenuto dalla ricorrente evidenziando profili di illegittimità dell’operato della Commissione. Tuttavia, non sono stati rilevati profili, apprezzabilmente significativi, di illogicità, irrazionalità o incompletezza della valutazione espressa dalla Commissione e non è apparsa condivisibile la contestazione relativa all’assenza di “individualità” nell’attribuzione dei punteggi da parte dei Commissari, con riferimento alle “caratteristiche tecniche” e alla “prova campionatura”, attraverso l’invocazione di alcuni principi dettati dall’Adunanza Plenaria n. 16/2022, non applicabili alla fattispecie in esame.

CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE DAL CASELLARIO ANAC: RICORSO IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE (35.1.C)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

Il ricorrente ha contestato il provvedimento di annotazione essenzialmente per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

All’udienza del 17 febbraio 2023 il TAR ha disposto incombenti istruttori, ordinando alla P.A., ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.a., il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio.

In prossimità dell’udienza straordinaria di smaltimento, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, stante l’intervenuta cancellazione dell’annotazione dal casellario in data 9 settembre 2025, insistendo per la compensazione delle spese di lite.

Di tanto al Collegio non resta che prendere atto e provvedere in conformità, con declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo.

IMPUGNAZIONE DELL'ESCLUSIONE: IMPROCEDIBILE SE NON SI IMPUGNA CON MOTIVI AGGIUNTI L'AGGIUDICAZIONE (209)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

Il TAR dichiara improcedibile il ricorso ricordando che "L'impugnazione del bando o dell'atto di esclusione diventa improcedibile nel caso di mancata impugnazione dell'aggiudicazione, in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell'utilitas all'aggiudicatario. Pertanto, il ricorso avverso l'esclusione da una gara diventa improcedibile tutte le volte in cui l'aggiudicazione finale intervenga e sia conosciuta, prima della pronuncia sul relativo gravame, senza che l'impugnazione sia stata estesa anche al nuovo atto, non potendo l'impresa ricorrente trarre alcun concreto vantaggio dall'ipotetico accoglimento, in ragione della definitiva preclusione della possibilità di conseguire il bene della vita ambito, ossia l'affidamento e la conseguente stipulazione dell'appalto” (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 4 aprile 2024, n. 6557).