Art. 51 - Intervento per ordine del giudice

1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione. comma così sostituito dal DLgs 195/2011 in vigore dall’8/12/2011

2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo.

Testo Previgente

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Giurisprudenza e Prassi

CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO: L'ENTE APPALTANTE E' LEGITTIMATO A CHIAMARE LA COMPAGNIA ASSICURATRICE PER TENERLO INDENNE DA PRETESE RISARCITORIE (28.3)

TAR LIGURIA ORDINANZA 2025

Il Comune ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa ex art. 28, co. 3 c.p.a. la Compagnia assicuratrice «al fine di essere integralmente manlevato e garantito e, comunque, tenuto indenne da ogni pretesa risarcitoria avversaria», «in forza del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi sottoscritto [...]», che obbliga la Compagnia assicuratrice a tenere indenne il Comune per le perdite patrimoniali derivanti da pretese risarcitorie allo stesso rivolte anche in qualità di committente.

La chiamata in causa del terzo garante da parte dell’Amministrazione evocata in giudizio per il risarcimento dei danni conseguente all’eventuale annullamento di un atto illegittimo risulta giustificata anche perché il terzo, pur non essendo parte necessaria del giudizio di annullamento promosso nei confronti del soggetto garantito, ha un interesse qualificato all’esito del giudizio risarcitorio in virtù dell’obbligo derivante dal contratto stipulato con quest’ultimo.