Art. 64 - Disponibilità, onere e valutazione della prova

1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilita' riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonche' i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.

3. Il giudice amministrativo puo' disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilita' della pubblica amministrazione.

4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e puo' desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.
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Giurisprudenza e Prassi

L'INDIVIDUAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI FATTO, AI FINI DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE, RICHIEDE LA DIMOSTRAZIONE DI SPECIFICI INDICI SINTOMATICI DI GESTIONE (94)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026

"Il relativo onere di prova grava, difatti, sulla parte che formula il motivo di censura, in base a quanto dispone l’art. 64, co. 1, c.p.a.; onere che, nella specie, non è stato assolto, con riferimento ai cc.dd. indici sintomatici, che possano valere a far ritenere che una determinata persona abbia assunto il ruolo di amministratore di fatto (cfr. Cons. Stato - sez. V, 4/6/2025 n. 4863, p. 14. 3 ss. e, specialmente, pp. 14.7 e 14.10: “La figura dell’amministratore di fatto deve essere individuata attraverso i c.d. “elementi sintomatici di gestione” della società. I compiti demandati a coloro che rivestono le cariche formali sono alternativamente o cumulativamente: a) il compimento delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale; b) la valutazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società; c) l’esame dei piani strategici, industriali e finanziari. Nell’ipotesi che l’ente societario sia una società a responsabilità limitata, la disposizione di riferimento è costituita dall’art. 2475 c.c. che all’ultimo comma richiama la disposizione di cui all’art. 2381 c.c. Pertanto, per stabilire se si sia in presenza di un amministratore di fatto, occorre verificare in concreto se il soggetto estraneo, si sia inserito nella gestione della società procedendo allo svolgimento dei compiti propri degli amministratori, così come descritti dalle corrispondenti norme civilistiche. (…) […] In mancanza di evidenze documentali di alcun tipo, non è possibile ordinare alla stazione appaltante di compiere accertamenti che esulano dai poteri che le sono riservati. D’altronde, in casi come questi, è complicato persino immaginare quali sarebbero gli accertamenti che l’amministrazione dovrebbe disporre. È posto a carico delle imprese l’obbligo di fornire, in attuazione del principio della fiducia, una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle vicende professionali potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale, in modo da consentire alla stazione appaltante di svolgere, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza. (…))."

MALFUNZIONAMENTI DELLA PIATTAFORMA DI GARA: I LOG DI SISTEMA COSTITUISCONO PROVA LEGALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE O TENTATE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Le registrazioni di sistema (data log) fornite dal gestore della piattaforma telematica, se previste dal disciplinare come fonte di prova, prevalgono sulle risultanze di strumenti di archiviazione web esterni (quali la "Wayback Machine"), i quali non forniscono la conoscenza in tempo reale delle attività di gestione dei siti. L'automatismo espulsivo derivante dal mancato rispetto del termine perentorio per il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, non è superabile qualora manchi la prova di un tentativo di accesso e l'operatore non abbia inviato una tempestiva segnalazione di errore via PEC entro la scadenza.

"le attestazioni del gestore della piattaforma si basano su dati oggettivamente registrati dal sistema (nel registro dei data log di sistema), quindi non su dichiarazioni unilaterali prive di supporto documentale"; "lo strumento di cui si è avvalso il perito di parte funziona come archivio di salvataggio delle pagine web, ma non fornisce la conoscenza in tempo reale delle attività di gestione dei siti così come effettivamente compiute da relativi gestori".