1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato puo' chiedere la riabilitazione. La riabilitazione e' concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.
2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonche' la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67.
3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.
4. Quando e' stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale.
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Giurisprudenza e Prassi
COMUNICAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA: PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO A NATURA VINCOLATA E RICOGNITIVA. IN ASSENZA DI RIABILITAZIONE, GLI EFFETTI OSTATIVI SONO PERMANENTI
TAR SICILIA CT SENTENZA 2026
In tema di documentazione antimafia, la comunicazione interdittiva è un atto vincolato e meramente ricognitivo che preclude l'instaurazione o il mantenimento di rapporti giuridici con la P.A. In assenza di riabilitazione, gli effetti ostativi della misura di prevenzione a carico del destinatario diretto sono permanenti.
"Va [...] osservato che l’art. 67, comma 1° del D.lgs. n. 159 del 2011, nel prevedere che “Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere”, tra l’altro, “ f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati”, non limita temporalmente l’effetto del divieto. È invece l’art. 70, comma 2° del D.lgs. n. 159/2011 che prevede espressamente che la riabilitazione “comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall’articolo 67”. Dal combinato disposto delle disposizioni citate si evince chiaramente che l’effetto interdittivo prodotto dall’applicazione della misura di prevenzione nei confronti del titolare della ditta individuale può essere rimosso solo a seguito dell’ottenimento della riabilitazione (v. tra le tante Cons. Stato, Sez. VI, 12 maggio 2026, n. 3707; 10 febbraio 2026, n. 1079; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I,11 giugno 2024, n. 1951 e giurisprudenza ivi richiamata)."