Art. 239 Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri é espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.

L'organo consiliare é tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera o), decreto-legge n. 174 del 2012

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente; lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera o), decreto-legge n. 174 del 2012;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione é dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
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Giurisprudenza e Prassi

I CONTRATTI CON LA PA RICHIEDONO LA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM E IL RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO NECESSITA DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

TRIBUNALE DI BARI SENTENZA 2026

Nei contratti con la Pubblica Amministrazione è richiesta la forma scritta ad substantiam a pena di nullità, quale garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e della tutela delle risorse pubbliche. La deroga per i contratti con le ditte commerciali ex art. 17 R.D. n. 2440/1923, conclusi a distanza e a mezzo di corrispondenza, è applicabile solo in assenza di accordi specifici e complessi.

Il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), richiede un provvedimento del Consiglio comunale, organo competente ad accertare l'utilità e l'arricchimento per l'ente, previa acquisizione del giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile dell'organo di revisione (art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, TUEL). Non è sufficiente una delibera di Giunta che si limiti ad esprimere un parere favorevole alla composizione transattiva, espressamente subordinato alla messa a disposizione delle somme ritenute dovute e alla successiva approvazione degli atti da parte del Consiglio comunale, poiché tale atto non integra il provvedimento tipico richiesto per la riconducibilità del debito all'ente, non perfezionando alcuna obbligazione direttamente azionabile nei confronti dell'amministrazione.

"Nello specifico, in tema di contratti con la Pubblica Amministrazione, si richiama il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dall’art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l’uso del commercio” (sempre che, pure in questa ipotesi, non siano necessari accordi specifici e complessi, come di regola accade nel caso di appalto di opere pubbliche) - con la sottoscrizione, ad opera dell’organo rappresentativo esterno dell’ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l’amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all’attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l’esercizio dei controlli e rispondono all’esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l’adeguata copertura e senza la valutazione dell’entità delle obbligazioni da adempiere. … è la marcata esigenza di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa che condurrebbe a privilegiare una prospettiva di maggior rigore formale, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell’assoggettamento ai controlli dell’autorità tutoria”. Ha altresì precisato che, per la valida stipulazione dei contratti della P.A., il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, essendo possibile la formazione del vincolo contrattuale “mediante l’incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l’amministrazione possono assumere anche la forma dell’atto amministrativo” (Cass. SS.UU. n.9775/2022).

***

[...] l’articolo 239, co. 1, lett. b), n. 6 del T.U.E.L. stabilisce in modo tassativo l’obbligo per il revisore di esprimere un giudizio di congruità, di coerenza e attendibilità contabile del debito.

Ottenuto il parere dell’organo di revisione, il Consiglio comunale è, poi, l’organo competente a deliberare il riconoscimento del debito, e questa decisione non può essere demandata agli uffici tecnici o amministrativi, né può essere sostituita da una deliberazione della Giunta. La delibera consiliare assume, infatti, rilievo essenziale ai fini dell’imputazione del debito all’ente, nei soli limiti dell’utilità e dell’arricchimento accertati, sicché in difetto di tale formale riconoscimento non può ritenersi perfezionata alcuna obbligazione direttamente azionabile nei confronti dell’amministrazione. Infine, successivamente all’approvazione da parte del Consiglio, l’organo di revisione è tenuto a vigilare affinché l’ente rispetti quanto previsto dall’articolo 23, co. 5 L.289/2002 (secondo cui, “i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti”).

In tale prospettiva, la deliberazione della Giunta comunale [...] non assume valore di riconoscimento definitivo del debito, poiché si limita a esprimere un parere favorevole alla composizione transattiva, espressamente subordinato alla messa a disposizione delle somme ritenute dovute e alla successiva approvazione degli atti da parte del Consiglio comunale, previo parere dell’organo di revisione contabile. Essa, dunque, non integra il provvedimento tipico richiesto dall’art. 194 T.U.E.L. per la riconducibilità del debito all’ente."