Art. 2-bis. Ambito soggettivo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
Giurisprudenza e Prassi
OBBLIGHI DI TRASPARENZA E NATURA PUBBLICISTICA DELLE UNIVERSITÀ PRIVATE LEGALMENTE RICONOSCIUTE
L’ambito soggettivo della disciplina sulla trasparenza è esteso agli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative o attività di gestione di servizi pubblici, con la conseguenza che le università libere sono tenute alla pubblicazione dei dati inerenti ai compiti istituzionali di pubblico interesse, restando esclusa la sola sfera strettamente privatistica e organizzativa.
"Assumendo il dato formale che la L. è ente di diritto privato, non può dubitarsi, estremizzando il ragionamento, che eserciti almeno una funzione amministrativa, che è quella di rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Va detto che anche la dottrina, pur criticando (con qualche buona ragione) un orientamento giurisprudenziale che, a vari fini, ha affermato la natura di ente pubblico non economico delle università non statali o libere (tra le tante, Cass., sez. trib., 26 febbraio 2024, n. 5075; Cass., SS.UU., 11 marzo 2004, n. 5054, senza necessità di risalire ad ulteriori precedenti a fare tempo dagli anni settanta del secolo decorso), ha però sempre riconosciuto la sussistenza di alcuni elementi pubblicistici in tali enti, derivanti non solo dal fatto di essere regolati dall’ordinamento dell’istruzione superiore (r.d. 31 agosto 1933, n. 1592), ma anche dall’essere caratterizzati da scopi (attività di insegnamento e di ricerca), struttura organizzativa e poteri amministrativi analoghi a quelli delle università statali.
In termini più evidenti, allo Stato spetta il riconoscimento dell’università (ove l’istituzione risponda all’esigenza di soddisfare un pubblico interesse : cfr. Cons. Stato, VI, 25 maggio 2010, n. 3291) e il conferimento alla stessa del potere di rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Si tratta di indici sintomatici di una “dimensione pubblicistica” dell’università libera in relazione ad alcune attività di interesse pubblico, e dunque sotto il profilo funzionale.
Il che è sufficiente, alla stregua di quanto previsto dal più volte citato art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 a sottoporre l’università appellante ad alcune regole pubblicistiche, ed in particolare alla normativa in materia di trasparenza, secondo quanto richiesto dall’ANAC con il provvedimento impugnato.
Può dunque dirsi che la norma suindicata abbia mutato il quadro di riferimento che aveva condotto, in precedenza, questo Consiglio di Stato (VI, 11 luglio 2016, n. 3043) ad escludere che le università non statali siano tenute all’applicazione degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità, con specifico riferimento agli “obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico”, come conseguenza della esclusione della loro natura di ente pubblico."

