Allegato II.8 Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.

(Articolo 87, comma 3)

 

I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell’offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.

Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. A tal fine, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell’Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008. Nei casi non coperti da normativa dell’Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.

Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, mediante la Cabina di regia di cui all’articolo 221 del codice. Lo scambio delle informazioni è finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, e avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

II. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere le stazioni appaltanti richiedono in primo luogo la presentazione dei tipi di certificati o altre forme di prove documentali contemplate dal registro on line dei certificati (e-Certis).

La cabina di regia di cui all’articolo 221 del codice cura l’aggiornamento delle informazioni concernenti i certificati e le altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea.

III. Quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il costo del ciclo vita di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori economici devono fornire e il metodo che sarà impiegato al fine di determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati.

I dati che le stazioni appaltanti possono richiedere sono:

1) costi relativi all’acquisizione;

2) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;

3) costi di manutenzione;

4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;

5) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.

Il metodo utilizzato dalle stazioni appaltanti per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;

b) essere accessibile a tutte le parti interessate;

c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

Ogniqualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell'Unione europea, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita. Un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo vita è previsto dalla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni.

 

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Giurisprudenza e Prassi

EQUIVALENZA TRA CERTIFICAZIONI: VA VALUTATA IN CONCRETO DALLA P.A. (105 - II.8)

ANAC PARERE 2025

Sebbene la UNI ISO 26000:2010 copra in larga misura le stesse tematiche della SA 8000, la differenza sostanziale risiede nel fatto che la prima (ISO 26000) costituisce solo una Linea Guida a concetti, principi e pratiche connesse alla Responsabilità Sociale d'Impresa, non una norma tecnica; ciò significa che non è certificabile da una terza parte. In sostanza, un'azienda o un'organizzazione che volessero adottare queste Linee Guida non possono affidarsi a una società esterna che ne certifichi l'impegno nel campo della responsabilità sociale; la SA8000, al contrario, è un sistema di gestione, uno standard di certificazione che verifica se un'azienda soddisfa i requisiti di gestione sociale in linea con i diritti umani e le condizioni di lavoro.

Muovendo da tale distinzione ontologica, parte della giurisprudenza più risalente ha escluso l'equivalenza tra le due certificazioni. In particolare, si è affermato che "mentre SA 8000 costituisce, a tutti gli effetti, una "certificazione di qualità" (che attesta, nello specifico, il rispetto dei diritti umani e del lavoro, da parte di una determinata azienda), l'ISO 26000 viene, bensì qualificata come "norma internazionale", senza, peraltro, che se ne garantisca la possibilità di certificarla (da parte di organismi accreditati). "(TAR Campania, Salerno, 25 maggio 2016, n. 1295).

Di diverso avviso si è mostrata la giurisprudenza più recente. Il Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello di specie, ha evidenziato come si debba riconoscere alle imprese partecipanti a gare d'appalto "di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante, pena altrimenti, in primo luogo, l'introduzione di una causa amministrativa di esclusione in contrasto con una chiara disposizione di legge (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375). Inoltre, si è osservato con ragionamento espressamente ritenuto valido sia nel caso in cui la certificazione SA 8000 valga come requisito di partecipazione che nel caso in cui le certificazioni siano richieste per un punteggio aggiuntivo che ciò che rileva è l'effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale ovvero, in relazione alla certificazione SA 8000, il rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese, poiché, in un caso, lo impone il principio del favor partecipationis (unitamente alla tassatività delle cause di esclusione da una procedura di gara), e nell'altro, il rispetto della par condicio dei concorrenti che richiede di trattare allo stesso modo imprese che si siano adeguate ai medesimi standard internazionali (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2455...). Secondo la più recente giurisprudenza di questo Consiglio il tema centrale è, quindi, costituito dall'effettivo possesso del requisito di qualità aziendale, suscettibile di essere dimostrato con ogni mezzo.

Di conseguenza, la valutazione della stazione appaltante si sposta dalla verifica del mero possesso della certificazione alla verifica delle evidenze che testimoniano la qualità aziendale richiesta" (Cons. Stato, 7 novembre 2023 n. 9579).

L'approccio sposato dal Consiglio di Stato è di tipo sostanzialistico e sicuramente rispondente ai principi del risultato, accesso al mercato e fiducia dettati dal nuovo Codice dei Contratti pubblici, oltre che del favor partecipationis, in quanto consente di spostare l'attenzione dal dato "formale" della certificazione a quello sostanziale della qualità dell'organizzazione aziendale.

Pertanto, tenuto conto del non univoco orientamento giurisprudenziale, la valutazione dell'equivalenza tra i due certificati dovrà essere condotta dalla Stazione appaltante avuto riguardo allo specifico interesse sotteso alla previsione del criterio di valutazione.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 03/07/2024 - SPECIFICHE TECNICHE

Buongiorno, con la presente siamo a chiedere un parere sintetico relativamente a quale possa essere, nell'ambito di una procedura aperta per una mera fornitura con il criterio dell'oepv, la migliore strutturazione della fase di verifica del possesso dei requisiti essenziali del prodotto offerto dal concorrente in fase di partecipazione. Come Stazione appaltante ci siamo prefigurati due possibilità, di seguito elencate: 1) facendo leva sull’ammissibilità della commistione tra documentazione amministrativa e contenuto dell’offerta tecnica, richiedere le schede dei prodotti offerti già all’interno della busta amministrativa, in modo da verificare in via preliminare l’ammissibilità dei pannelli (mediante seggio di gara) e successivamente, con la presentazione della dichiarazione del possesso dei criteri premiali nella busta tecnica, procedere all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri premiali effettivamente posseduti dai prodotti proposti, come risultanti dalla schede inserite nella busta amministrativa; 2) raccogliere all'interno della busta amministrativa l'autodichiarazione del possesso delle caratteristiche essenziali del pannello, verificandone l’effettivo possesso solamente in fase di offerta tecnica, verificando le schede dei prodotti inserite in quest'ultima, con il conseguente “rischio” di dover procedere all’esclusione dell’operatore in una fase successiva alla verifica della documentazione amministrativa e sulla base di verifiche effettuate dalla commissione giudicatrice. Connesso a quanto precede e di cui chiediamo consiglio, è come trattare l’eventuale incongruenza tra il contenuto dell’offerta tecnica e quanto riportato nelle schede dei prodotti presentate all’interno della busta tecnica (o amministrativa, sulla base del punto precedente): 1. Qualora venga dichiarato il possesso di un criterio premiale nel modello di offerta tecnica fornito dalla Stazione appaltante ma lo stesso non trovi riscontro nelle schede prodotto, si pensava di non attribuire il relativo punteggio; 2. La situazione contraria, più dubbia ma, riteniamo, anche più difficile da verificarsi, qualora venisse dichiarato il non possesso di un criterio premiale ma lo stesso risulti presente all’interno delle schede prodotto, ci si domanda se attribuire comunque il punteggio, facendo prevalere la scheda prodotto, oppure, conferendo maggiore importanza alla dichiarazione del partecipante, non attribuire il relativo punteggio (anche in considerazione del principio dell’immodificabilità dell’offerta, per cui riteniamo difficile ricorrere alla richiesta di precisazioni in fase di Commissione). Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. In attesa di Vs. cortese riscontro, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.