Articolo 105. Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.

1. I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita sono disciplinati all’allegato II.8. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Testo Previgente

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 105 disciplina i rapporti di prova, le certificazioni delle qualità, i mezzi di prova, il registro on line dei certificati e i costi del ciclo vita. I rapporti di prova, le ce...

Commento

CONSIGLI UTILI PER SA - Si ricorda che le SA possono richiedere ai concorrenti una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di ...
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

EQUIVALENZA TRA CERTIFICAZIONI: VA VALUTATA IN CONCRETO DALLA P.A. (105 - II.8)

ANAC PARERE 2025

Sebbene la UNI ISO 26000:2010 copra in larga misura le stesse tematiche della SA 8000, la differenza sostanziale risiede nel fatto che la prima (ISO 26000) costituisce solo una Linea Guida a concetti, principi e pratiche connesse alla Responsabilità Sociale d'Impresa, non una norma tecnica; ciò significa che non è certificabile da una terza parte. In sostanza, un'azienda o un'organizzazione che volessero adottare queste Linee Guida non possono affidarsi a una società esterna che ne certifichi l'impegno nel campo della responsabilità sociale; la SA8000, al contrario, è un sistema di gestione, uno standard di certificazione che verifica se un'azienda soddisfa i requisiti di gestione sociale in linea con i diritti umani e le condizioni di lavoro.

Muovendo da tale distinzione ontologica, parte della giurisprudenza più risalente ha escluso l'equivalenza tra le due certificazioni. In particolare, si è affermato che "mentre SA 8000 costituisce, a tutti gli effetti, una "certificazione di qualità" (che attesta, nello specifico, il rispetto dei diritti umani e del lavoro, da parte di una determinata azienda), l'ISO 26000 viene, bensì qualificata come "norma internazionale", senza, peraltro, che se ne garantisca la possibilità di certificarla (da parte di organismi accreditati). "(TAR Campania, Salerno, 25 maggio 2016, n. 1295).

Di diverso avviso si è mostrata la giurisprudenza più recente. Il Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello di specie, ha evidenziato come si debba riconoscere alle imprese partecipanti a gare d'appalto "di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante, pena altrimenti, in primo luogo, l'introduzione di una causa amministrativa di esclusione in contrasto con una chiara disposizione di legge (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375). Inoltre, si è osservato con ragionamento espressamente ritenuto valido sia nel caso in cui la certificazione SA 8000 valga come requisito di partecipazione che nel caso in cui le certificazioni siano richieste per un punteggio aggiuntivo che ciò che rileva è l'effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale ovvero, in relazione alla certificazione SA 8000, il rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese, poiché, in un caso, lo impone il principio del favor partecipationis (unitamente alla tassatività delle cause di esclusione da una procedura di gara), e nell'altro, il rispetto della par condicio dei concorrenti che richiede di trattare allo stesso modo imprese che si siano adeguate ai medesimi standard internazionali (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2455...). Secondo la più recente giurisprudenza di questo Consiglio il tema centrale è, quindi, costituito dall'effettivo possesso del requisito di qualità aziendale, suscettibile di essere dimostrato con ogni mezzo.

Di conseguenza, la valutazione della stazione appaltante si sposta dalla verifica del mero possesso della certificazione alla verifica delle evidenze che testimoniano la qualità aziendale richiesta" (Cons. Stato, 7 novembre 2023 n. 9579).

L'approccio sposato dal Consiglio di Stato è di tipo sostanzialistico e sicuramente rispondente ai principi del risultato, accesso al mercato e fiducia dettati dal nuovo Codice dei Contratti pubblici, oltre che del favor partecipationis, in quanto consente di spostare l'attenzione dal dato "formale" della certificazione a quello sostanziale della qualità dell'organizzazione aziendale.

Pertanto, tenuto conto del non univoco orientamento giurisprudenziale, la valutazione dell'equivalenza tra i due certificati dovrà essere condotta dalla Stazione appaltante avuto riguardo allo specifico interesse sotteso alla previsione del criterio di valutazione.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 12/04/2023 - SUBAFFIDAMENTO NON SUBAPPALTO (RIF. ART. 105 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016)

La richiesta di chiarimento che si pone all’attenzione si riferisce al comma 2 dell’art. 105 del Codice con l’obiettivo di identificare i limiti per i subcontratti gestiti come subaffidamenti (non subappalti) di “fornitura con posa” e “noli a caldo”. In particolare: se la normativa prevede che, per configurarsi un subappalto, è necessaria la contemporanea presenza delle due condizioni di seguito elencate (unite dalla congiunzione “e” nel testo della norma): • Importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro; • Incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50% del contratto da affidare; è possibile dedurre che, il venir meno di una soltanto delle due condizioni, faccia sì che il subcontratto possa automaticamente non configurarsi come subappalto? Da questa interpretazione, quindi, possono discendere queste due situazioni estreme: 1) Se ho una fornitura con posa (o un nolo a caldo) che ha incidenza della manodopera inferiore al 50%, automaticamente posso gestirlo come subaffidamento (non subappalto) indipendentemente dal suo importo? 2) Se ho una fornitura con posa (o un nolo a caldo) di importo inferiore al 2% ed a 100.000 euro, automaticamente posso gestirlo come subaffidamento (non subappalto) indipendentemente dall’incidenza della manodopera? In altri termini, posso gestire un subcontratto per “fornitura con posa” o “nolo a caldo” come subaffidamento (non subappalto) anche se il suo importo sia superiore al 2% (e magari comunque sotto i 100.000 euro) qualora l’incidenza della manodopera sia comunque inferiore al 50%?