Articolo 154. Accordi quadro.

1. Negli affidamenti di cui al presente Libro, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici partecipanti all’accordo. Le regole e i criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Quando è prevista la riapertura del confronto competitivo, la stazione appaltante o l’ente concedente fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. La stazione appaltante o l’ente concedente non può ricorrere agli accordi quadro per eludere l'applicazione del codice o per ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 154 regola l’affidamento degli accordi quadro, con riferimento, in particolare, al contenuto dei documenti di gara, al necessario rispetto della parità di trattamento tra gli o...
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Giurisprudenza e Prassi

REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE PER CARENZA DEI REQUISITI TECNICI MINIMI E LIMITI DELL'EQUIVALENZA (79)

TAR EMILIA BO SENTENZA 2026

Secondo la giurisprudenza i requisiti minimi della prestazione previsti dagli atti gara per l'affidamento di un appalto servizi sono condizione di partecipazione alla gara stessa, non essendo ammissibile l'aggiudicazione ad un concorrente il quale non garantisca il minimo prestabilito per la prestazione stessa, che vale a individuare l'essenza stessa di quanto richiesto, senza che deponga in senso contrario il fatto che la legge di gara non disponga espressamente l'esclusione per l'offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle pretese (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 9/05/2025, n. 3988; Id. sez. V, 7/01/2025, n. 82).