Articolo 205. Procedure di aggiudicazione del contraente generale.

1. Il bando individua il progetto di fattibilità tecnico-economica e indica, in relazione alle caratteristiche e alla complessità dell’opera e del risultato da perseguire, il numero minimo e massimo di concorrenti invitati, assicurando in ogni caso una effettiva concorrenza. Quando le domande di partecipazione superano il numero massimo indicato, l’ente concedente seleziona gli operatori economici da invitare, sulla base di criteri pertinenti all'oggetto del contratto, resi noti nel bando.

2. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, oltre che in base ai criteri ordinari di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto in particolare:

a) del valore tecnico ed estetico delle varianti;

b) dell’incremento di valore del prefinanziamento, rispetto a quello indicato nel bando, offerto dal concorrente;

c) di ogni altro elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto.

3. Il bando di gara può prevedere che l’offerente dimostri:

a) l'assenza dei motivi di esclusione indicati agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98, ferma restando la necessità di accertare sempre il possesso dei requisiti generali da parte dell’offerente che risulti poi aggiudicatario;

b) la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;

c) il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dello stesso offerente, di requisiti professionali e finanziari idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste.

4. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate. L’operatore che partecipa alla gara, singolarmente o facendo parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio, non può parteciparvi quale membro di altro raggruppamento temporaneo, associazione o consorzio, anche stabile.

5. Il contraente generale in possesso della richiesta classifica di qualificazione può partecipare alla procedura di gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

6. Gli affidamenti degli enti concedenti operanti nei settori speciali sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni della presente Parte, dalle relative norme del Libro III.

7. Gli affidamenti degli enti concedenti diversi da quelli indicati nel comma 6 sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni della presente Parte, dalle norme del Libro II, Parte IV.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 205 disciplina le procedure per l’aggiudicazione degli affidamenti a contraente generale. Il comma 1 dispone che il bando: - individua il progetto di fattibilità tecnico-econ...

Commento

CONSIGLI UTILI PER SA E PER OE - Nel bando l’ente concedente individua il progetto di fattibilità tecnico-economica e indica, in relazione alle caratteristiche e alla complessità dell’opera e del ris...
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Giurisprudenza e Prassi

IL GARANTE È TENUTO AL PAGAMENTO INDIPENDENTEMENTE DALLA FONDATEZZA DELLE ECCEZIONI DI MERITO SOLLEVATE DALL'APPALTATORE GARANTITO (103)

TRIBUNALE DI BRESCIA SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, devono dichiararsi ab origine illegittime le riserve iscritte dall'appaltatore che riguardino aspetti del progetto esecutivo già verificati e validati dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016. La polizza fideiussoria rilasciata a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016, prevedendo il pagamento "entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta" e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, va qualificata come contratto autonomo di garanzia, con conseguente inopponibilità al creditore delle eccezioni derivanti dal rapporto principale.

"[...] ai sensi dell’art. 205 comma 2° del D.Lgs. 50/2016 (in vigore all’epoca di stipula ed esecuzione dell’appalto), non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art.26 dello stesso decreto.

Di conseguenza, posto che le riserve in esame riguardano il progetto esecutivo oggetto dell’appalto, che è stato verificato e validato ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 50/2016, le stesse vanno dichiarate ab origine illegittime.

Sul punto il CTU ha comunque chiarito come la prima riserva sia da reputarsi anche infondata in quanto “il progetto era necessariamente ben noto all’impresa fin dalla partecipazione alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto, pertanto, ogni approfondimento relativo ad aspetti progettuali avrebbe potuto essere compiuto prima della consegna dei lavori”.

***

"[...] ha prestato polizza fideiussoria n. [...], dell’importo € [...], a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto intercorse fra e

Tale garanzia, alla luce del tenore letterale della polizza e della funzione legale ad essa attribuita, deve essere qualificata come garanzia autonoma.

Invero, essa è imposta dall’art. 103 D. Legs. n. 50/16 allo scopo, appunto, di tutelare la stazione appaltante a fronte di inadempimenti dell’appaltatore che abbiano generato danni o che comunque abbiano comportato spese a carico della stazione appaltante a causa della mancata o errata esecuzione dei lavori.

Come ben statuito dal comma 2 del richiamato art. 103, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi e forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le proprie inadempienze.

Ai fini che qui interessano, deve richiamarsi il comma 4 della citata norma che così stabilisce: “La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”.

Evidente è quindi la funzione immediatamente satisfattiva che la legge intende attribuire alla garanzia de qua, e la legittimità della sua escussione a prima richiesta, salva unicamente l’opponibilità dell’exceptio doli."