Articolo 84. Pubblicazione a livello europeo.
1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7. La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell’avviso della pubblicazione trasmessa, con l’indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.20242. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo; il testo pubblicato in tali lingue è l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando è pubblicata, a cura dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.
3. Le stazioni appaltanti possono inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, a condizione che essi siano trasmessi a tale ufficio secondo il modello e le modalità precisati al comma 1.
EFFICACE DAL: 1° gennaio 2024
Testo Previgente
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
ERRATO CPV NEL BANDO DI GARA E MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: IL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DEL BANDO DECORRE COMUNQUE DALLA PUBBLICAZIONE LEGALE (84)
Ai fini della tempestività dell'impugnazione di un bando di gara recante clausole asseritamente escludenti (nella specie, per l'utilizzo di un codice CPV ritenuto incongruo e fuorviante rispetto all'oggetto dell'appalto), il termine decadenziale decorre indefettibilmente dalla data di pubblicazione legale dell'atto sulla GUUE, che genera una presunzione assoluta di conoscenza in capo agli operatori del settore. Spetta alla diligenza dell'operatore economico avvalersi dei molteplici criteri di ricerca messi a disposizione dalle piattaforme telematiche, non potendo l'eventuale errore sul CPV giustificare la rimessione in termini o il ritardo nell'impugnativa.
"Con riferimento al CPV la Sezione, nel precedente n. 322/2025 ha evidenziato che “l'utilizzo del Common Procurement Vocabulary (CPV) da indicare nelle procedure di gara è obbligatorio dal 1.2.2006 e tale nomenclatura è disciplinata dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio come modificato dal regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione, ed è richiamata dalle diverse direttive in materia di appalti e concessioni (articolo 27 della direttiva 2014/23/UE; articolo 23 della 2014/24/UE; articolo 41 della direttiva 2014/25/UE; considerando 58 e diversi altri richiami contenuti nella direttiva 2009/81/CE).
Il CPV consiste in un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l’oggetto dei contratti da affidare. È utilizzato a fini statistici e di raccolta dati, ma la sua funzione primaria è quella di uniformare e standardizzare la descrizione dell’oggetto della gara indicato nel bando, fornendo un riferimento comune in tutte le lingue dell’Unione europea (comunicato ANAC del 9.5.2023, recante “Indicazioni sulle corrette modalità di individuazione dei codici CPV”).
Indicare in una procedura di gara un codice non congruente con la prestazione da affidare potrebbe comportare la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità che impongono, alle stazioni appaltanti, di fornire informazioni chiare e precise sulle procedure onde consentire una valutazione sulla legittimità del loro operato, oltre che degli obblighi di pubblicità legale. Allo stesso tempo, potrebbe violare il principio di “par condicio”, poiché non consentirebbe a tutti gli operatori economici potenzialmente interessati di conoscere le opportunità effettivamente esistenti, con una conseguente violazione del principio di tutela della concorrenza”.
In base alle argomentazioni sopra indicate, la presenza di un CPV dell’appalto ritenuto non corretto non produce di certo un effetto equivalente a quello della mancata pubblicità del bando (come sostenuto invece dalla ricorrente nella memoria difensiva del 25.5.2026,), poiché il bando, sia pur con tale ipotetico errore, risulta comunque pubblicato e, se ritenuto immediatamente lesivo, andava impugnato nel termine di decadenza.
Del resto, l’indicazione del CPV mira unicamente a facilitare la ricerca del bando all’interno della banca dati della GUUE (c.d. TED), dove operano vari criteri di ricerca di natura testuale, sicché quello tramite CPV non costituisce l’unico criterio di ricerca.
Era quindi onere della ricorrente avvalersi dei criteri di ricerca messi a disposizione dal sistema TED per individuare i bandi di proprio interesse, alternativi al criterio del CPV che non costituisce l’unica chiave di ricerca della pubblicazione di una gara."
MALFUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI GARA: ONERE DI DILIGENZA E AUTORESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE (25)
Il computo dei giorni minimi per la ricezione delle offerte (fissato in trenta giorni ex art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023) deve essere ancorato all'avvio della fase di pubblicità comunitaria.
"Ai sensi dell’art. 71 comma 2 d. lgs. n. 36 del 2023 “Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84”.
Ai sensi dell’art. 84 “I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7. La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione trasmessa, con l'indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione”.
Pertanto, il termine di trenta giorni fissato dall’art. 71 decorre dalla trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
Né si può ritenere che siano coinvolte altre forme di pubblicazione, atteso che l’art. 71 richiama l’art. 84, che si occupa appunto della pubblicazione in ambito unionale, come evidente dall’art. 85."
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In merito alla responsabilità dell'operatore economico nell'ambito delle procedure di gara telematiche, si afferma che "L’incauto utilizzo degli strumenti informatici e la mancata programmazione degli adempimenti da svolgere per presentare l’offerta rimane una responsabilità del partecipante, che si assume il rischio della propria attività in ragione del principio di autoresponsabilità".
Sotto tale profilo, l'utilizzo delle piattaforme elettroniche implica una "dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev'essere conosciuta, data per presupposta", con la conseguenza che "In un tale contesto, si presuppone che l’operatore economico abbia l'esperienza e l’abilità necessaria per partecipare alla gara, sicché è onere del medesimo la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali. Perfino “il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e "dominare" quando si accinge all'effettuazione di un'operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l'amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni” (Cons. St., sez. V, 8 novembre 2024 n. 8947)."
In presenza di evidenze informatiche (log) che dimostrino l'avvio delle attività solo nei minuti immediatamente antecedenti la scadenza, l'esclusione è legittima.
ILLEGITTIMITA' DEL REQUISITO DI ISCRIZIONE CAMERALE TRIENNALE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO (100)
L’inserimento nel bando della clausola che impone, quale requisito soggettivo di partecipazione, l’iscrizione nel registro delle imprese da almeno tre anni risulta essere del tutto illegittimo, in quanto: non è correlato né alla capacità tecnica né a quella economica-finanziaria dell’operatore; esclude in modo automatico e generalizzato imprese neo-costituite, anche se in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla lex specialis; non assicura alcuna garanzia effettiva sulla qualità dell’operatore economico, limitandosi ad un parametro meramente formale e cronologico. In tal modo, la clausola si pone in contrasto diretto con i principi fondamentali dell’evidenza pubblica, sanciti dal D.Lgs. 36/2023, ed in particolare l’art. 10.
"L’inserimento nel bando della clausola che impone, quale requisito soggettivo di partecipazione, l’iscrizione nel registro delle imprese da almeno tre anni risulta essere del tutto illegittimo...esclude in modo automatico e generalizzato imprese neo-costituite... In tal modo, la clausola si pone in contrasto diretto con i principi fondamentali dell’evidenza pubblica, sanciti dal D.Lgs. 36/2023, ed in particolare l’art. 10".
PUBBLICITÀ LEGALE DI GARE D’APPALTO, DAL 1 GENNAIO PIATTAFORMA ANAC AL POSTO DELLA GAZZETTA UFFICIALE PER ATTI E BANDI (27)
Dal 1. gennaio 2024, l’obbligo per le stazioni appaltanti della pubblicità legale per ogni genere di appalto e contratto pubblico non verrà più assolto attraverso la Gazzetta Ufficiale, ma - come stabilito dal nuovo Codice Appalti - attraverso la Piattaforma Anac per la pubblicità legale.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI TRAMITE LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI (27)
Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

