Art. 201 Reclami dell'esecutore sul conto finale

ABROGATO DALL'ART. 27 DEL DM MIT 49/2018, IN VIGORE DAL 30/05/2018

[1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

2. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo.

3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.]
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Giurisprudenza e Prassi

RISERVE NEGLI APPALTI: LA MANCATA CONFERMA NEL CONTO FINALE NE DETERMINA L'ABBANDONO

TRIBUNALE DI PALERMO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, l'appaltatore che intenda far valere maggiori compensi connessi all'esecuzione dell'appalto è onerato di provare non soltanto il fatto costitutivo della pretesa, ma anche la rituale conservazione della stessa mediante tempestiva iscrizione e successiva, espressa, conferma delle riserve in sede di conto finale. In difetto di tale conferma, le riserve si intendono abbandonate ai sensi dell'art. 191, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, poiché la mancata reiterazione è incompatibile con la volontà di persistere nella pretesa e determina una presunzione di accettazione del conto finale.

"[...] l’appaltatore che intenda far valere maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti connessi all’esecuzione dell’appalto è onerato di provare non soltanto il fatto costitutivo della pretesa sostanziale, ma anche la rituale conservazione della stessa mediante tempestiva iscrizione, specificazione, quantificazione e successiva conferma delle riserve in sede di conto finale.

In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che l’appaltatore il quale, pur avendo iscritto tempestivamente le riserve nel registro di contabilità, non reiteri le relative richieste in sede di liquidazione del conto finale, decade dalle corrispondenti domande, poiché la mancata conferma delle riserve è incompatibile con la volontà di persistere nella pretesa già avanzata e determina una presunzione relativa di accettazione del conto finale, superabile soltanto mediante la prova di una positiva volontà dell’appaltatore di non accettarlo (Cass. civ., sez. I, 27 giugno 2017, n. 15937)."

RISERVE TARDIVE, ANDAMENTO ANOMALO E RINUNCIA AGLI ATTI IN APPELLO (191.2)

CORTE APPELLO DELL'AQUILA SENTENZA 2026

"[...] la giurisprudenza (di merito) ha chiarito che “La rinuncia agli atti del giudizio di appello, anche se non espressamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere -dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione” (cfr Corte Appello Genova, Sez I, 21.7.2020 n. 712)."

QUALIFICAZIONE SU IMMOBILI VINCOLATI

AVCP PARERE 2013

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A srl – “Intervento di miglioramento dell’edificio strategico denominato Municipio” – Importo a base di gara € 320.092,95 S.A.: Comune di B (BN).

Nel caso in cui l’oggetto dell’appalto sia costituito da lavori “concernenti” un palazzo di interesse storico-artistico, sottoposto come tale alla tutela diretta ex art.10, co. 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), per la loro esecuzione, sulla base delle declaratorie di cui all’allegato 1 al D.P.R. n.34/2000, non è sufficiente il possesso della qualificazione per la categoria individuata con l’acronimo OG1 (relativa agli edifici civili e industriali) occorrendo, invece, possedere la qualificazione per la categoria contrassegnata dall’acronimo OG2 (riguardante il restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali). Il possesso della qualificazione per la categoria OG2 è necessario, non gia' per il solo caso in cui su beni vincolati si vadano ad eseguire lavorazioni particolarmente specifiche o complesse; poiche', invece, è la peculiarita' del bene, sul quale si va ad intervenire, a richiedere la speciale qualificazione dell’esecutore indipendentemente ed a prescindere dal tipo di intervento da praticare.