Art. 237 Certificato di regolare esecuzione

1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione é emesso dal direttore dei lavori ed é confermato dal responsabile del procedimento.

3. Il certificato di regolare esecuzione é emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229.

4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235.

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Giurisprudenza e Prassi

L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RENDE ESIGIBILE IL CREDITO DELL'APPALTATORE MA NON COSTITUISCE PRESUNZIONE DI ACCETTAZIONE TACITA DELL'OPERA SENZA LA FORMALE CONFERMA DELL'ENTE

TRIBUNALE DI RIETI SENTENZA 2026

In materia di appalti pubblici, qualora la stazione appaltante non abbia formalmente accettato l'opera attraverso la conferma del certificato di regolare esecuzione, non decade dalla facoltà di sollevare l'eccezione di inadempimento per contrastare l'ingiunzione di pagamento del saldo.

"Lo stesso pronunciamento di legittimità ha quindi elaborato il seguente principio di diritto “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall’appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l’eccezione generale di inadempimento, spetta all’appaltatore provare l’esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell’opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l’esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (citazioni testuali di Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1701 del 2025)."

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 11/08/2017 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (COD. QUESITO 26)

i richiede gentilmente il seguente chiarimento: i termini per l'emissione del certificato di regolare esecuzione (art.237 comma 3 DPR 207/2010) decorrono dalla ultimazione dei lavori. Nell'ipotesi di cui all'art. 199 comma 2 del DPR 207/2010, in caso di assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, i termini vengono posticipati o fa fede la data del certificato di ultimazione lavori ?


QUESITO del 27/11/2006 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI

Il Certificato di esecuzione levori all. D d.p.r.34/2000 non coincide con il certificato di regolare esecuzione dei lavori? Il Certificato di esecuzione levori all. D d.p.r.34/2000 viene emesso su richiesta della ditta ?


QUESITO del 13/04/2006 - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA - CERTIFICATO DI ESECUZIONE

Nel caso di un lavoro di importo di circa 600.000 euro, assistito da contributo regionale, qualora la direzione dei lavori sia stata affidata allo stesso professionista esterno che ha redatto il progetto dell’opera, si chiede se è obbligatorio il collaudo in corso d'opera o se è possibile sostituire il collaudo in corso d'opera con il certificato di regolare esecuzione.