1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, comprese le ipotesi di ritardato ritiro degli oggetti contrattuali rifiutati alle prove di verifica, il direttore dell'esecuzione assegna all'esecutore inadempiente un termine non inferiore a giorni venti per presentare le proprie giustificazioni. Decorso il termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di:
a) dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita;
b) provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita, con le modalità indicate al comma 3;
c) proseguire nell'esecuzione del contratto, applicando le penalità previste dall'art. 125.
2. Nei casi previsti dalle lettere a) e b), all'esecutore è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate.
3. Nell'ipotesi di cui al comma l, lettera b), l'Amministrazione può affidare a terzi, ai prezzi e alle condizioni di mercato, le forniture e le prestazioni non eseguite, eventualmente anche con le procedure in economia, nei limiti di importo previsti, ovvero rivolgersi fino al quinto classificato che abbia presentato offerta valida, provvedendo all'incameramento della cauzione in misura proporzionale alla parte non eseguita.
4. Il nuovo affidamento è notificato all'esecutore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del relativo importo.
5. L'esecutore inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto, compresi gli oneri amministrativi e fiscali ai quali l'Amministrazione sia stata soggetta per il nuovo affidamento; qualora la spesa sia minore, nulla compete all'esecutore inadempiente.
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Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMITÀ DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE COLPA PROFESSIONALE DELL'APPALTATORE
TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026
È legittima la risoluzione contrattuale disposta dalla Stazione Appaltante qualora l'appaltatore operi con negligenza e superficialità nell'esecuzione di prestazioni sensibili per la sicurezza dei mezzi e del personale, rendendo di fatto inutile la commessa affidata. In tale contesto, la segnalazione al Casellario Informatico dell'ANAC appare congruente e doverosa per la tutela del mercato degli appalti pubblici.
"La condotta ha del tutto disatteso lo scopo del contratto, che prevedeva – come e ovvio - la previa verifica della qualità/idoneità all’uso del gas estinguente e soprattutto ha reso inefficiente, meglio dire inutile, la commessa affidata alla ditta. [...] Occorre convenire con la difesa della parte convenuta laddove eccepisce che tale condotta [...] ha determinato anche una esposizione a rischio degli operatori e dei mezzi sottoposti a lavorazione."