Una Società A ha sottoscritto una rete contratto (DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i, Art. 3, comma 4-ter) con le Società C e D. Trattasi di una Rete contratto (Contratto stipulato tra imprese per condividere uno o più obiettivi e un programma comune, ma senza dar luogo a un soggetto giuridico autonomo e distinto dalle imprese contraenti.) e non di una Rete Soggetto ( Contratto stipulato tra imprese, dotato di fondo patrimoniale e di organo comune, che acquista soggettività giuridica autonoma iscrivendosi alla sezione ordinaria del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede) Nel contratto principale sottoscritto tra la Società A e la Società B è vietato il subappalto e l’attività deve essere svolta con personale proprio. In tal caso, essendo in vigore una rete contratto, le Società C e D possono svolgere le attività del sopracitato contratto principale (commissionato appunto dalla Società B alla Società A)? Le società C e D fattureranno le prestazioni rese alla Società A e quest’ultima alla Società B. Inoltre, nel caso in cui la Società B avesse bisogno che il personale configurasse tutto della Società A, le Società C e D fattureranno un distacco alla Società A e poi fattureranno alla Società A la parte l’eccedente.
QUESITO IN ORDINE ALLE MODALITA' CORRETTE DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLE CLAUSOLE VESSATORIE
Buonasera, si chiede se, nell'ambito di una concessione di un servizio di refezione scolastica, sia ammissibile che il PEF redatto dalla stazione appaltante al fine di dimostrare la sostenibilità economica del servizio stesso sia costruito sulla base dei soli costi operativi, derivandone voci di entrata e spesa uguali senza alcun margine di utile?
Gentili, con la presente vi sottoponiamo la seguente richiesta. Vorremo partecipare ad una gara che prevede l’erogazione di un servizio in ambito informatico. Il cliente beneficia di fondi PNRR e relativamente al subappalto è esplicitamente vietato e pertanto l’aggiudicatario deve svolgere direttamente l’attività. La nostra intenzione sarebbe quella di rispondere alla richiesta impiegando sia nostro personale interno sia avvalendoci anche di servizi specialistici forniti da una società nostra collaboratrice, con la quale abbiamo in essere un accordo quadro. Alla luce di quanto sopra, vi chiediamo cortesemente di esprimere un vostro parere in merito ai seguenti punti: • se tale modalità operativa possa essere configurata come subappalto, oppure • se possa ritenersi legittimamente utilizzabile senza violare le disposizioni contrattuali sopra richiamate. Ringraziandovi per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti.
Questo Ufficio deve attivare una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023, per la fornitura in noleggio di n. 2 sistemi per biopsie mammarie V. comprensiva del materiale di consumo da aggiudicare, in un unico lotto tramite Accordo Quadro, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base d'asta di € 185.400,00 + iva. I sistemi sono destinati alle Radiologie di Dolo e di Mestre, che attualmente utilizzano due apparecchiature diverse (da due ditte diverse). E' stata quindi pubblicata una manifestazione d'interesse (scaduta il 10/4/2026) a cui hanno partecipato solo due ditte (una delle due è l'operatore che fornisce un sistema già in uso). Considerato che il mercato dei sistemi per biopsia V. è caratterizzato da un'elevata specializzazione e dalla presenza di un numero limitato di operatori economici in grado di fornire il servizio richiesto (a conoscenza ce ne sono solo tre) è possibile allargare l'invito anche al 3° operatore economico che però non ha risposto alla manifestazione d'interesse? Si segnala che quest'ultimo è uno dei due operatori uscenti. In attesa di riscontro, cordiali saluti. Il Direttore U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
Buongiorno, forniamo un servizio di buoni pasto ai dipendenti in sostituzione della mensa. Abbiamo firmato un contratto nel 2023 di due anni e poi prorogato al 20.09.2026. Dobbiamo quest'anno provvedere ad un nuovo contratto, per il principio della rotazione non potremmo più con la stessa ditta ma ciò ci crea problemi in quanto bisognerebbe iscriversi ad una altra piattaforma, fare nuove tessere, una nuova app.... Grazie mille
Buongiorno, abbiamo necessità di affidare ad un contraente uscente un servizio di “Comunicazione e divulgazione inerente alcune attività del GAL – azione Europe Direct M. V.”, finalizzato alla veicolazione delle informazioni dell’Unione Europea. Essendo la tv locale abbiamo diversi affidamenti in corso, relativi a vari programmi di finanziamento europeo che abbiamo, tutti sotto i 5000 euro. L'affidamento che invece facciamo per il Centro Europe Direct, cuba all'anno quasi 10.000. E' stato dato un incarico nel 2024, poi riconfermato con la lettera che allego nel 2025. Ecco quanto indicato nella lettera di affidamento: "In base a quanto indicato nell’offerta assunta dal GAL al protocollo n. --- del 18/04/2024, l'importo per l'esecuzione dei servizi indicati al precedente art. 2 viene fissato in € 9.300,00 (Iva esclusa). Nello specifico € 6.900 per la realizzazione delle puntate televisive ed € 2.400,00 per le puntate speciali. Tali importi sono da intendersi omnicomprensivi di ogni onere e spesa relativi alla realizzazione del servizio, al netto dell’IVA. Il committente si riserva di utilizzare l’opzione di quantità e procedere con l’eventuale affidamento di pari quantità di prodotto come descritti all’ art. 2 che potranno essere realizzati entro il 31/12/2025. L’utilizzo dell’opzione dovrà essere motivato e concordato in forma scritta." Come possiamo procedre per un nuovo incarico nel 2026? Attualmente sempre con T. abbiamo in corso un affidamento di euro 3960 sul programma Leader in scadenza al 31.12.2026. Ringrazio e rimango a disposizione se sono stata poco chiara Liana Saviane
Buongiorno, pongo il seguente quesito. La nostra associazione sta per cambiare sede operativa e a breve dovrà sottoscrivere il contratto di locazione per l’utilizzo dei locali, assegnati a seguito di un avviso pubblico da parte di un consorzio di bonifica locale. Vista la vostra risposta ad un quesito precedente, riteniamo di procedere con l’acquisizione del CIG ai soli fini di tracciabilità. Per l’acquisizione del CIG, sulla base di quanto emerso da una ricerca effettuata, è possibile farlo tramite la PCP, avviando una procedura e selezionando la scheda P5 e indicando, come valore, il totale ottenuto moltiplicando il canone di locazione per gli anni di durata minima del contratto? E’ necessario indicare il CUP nel contratto di locazione (il CIG lo si mette nel pagamento)? Al termine della durata prevista di sei anni, è necessario acquisire un nuovo CIG o quali altri adempimenti occorrono? Grazie.
Buongiorno, nell’ambito di un affidamento diretto per un accordo quadro biennale di fornitura di materiale da ferramenta con un unico operatore, è stata trasmessa richiesta di preventivo a cinque operatori opportunamente selezionati secondo i criteri del Codice. Gli operatori dovevano presentare preventivo indicando le singole scontistiche sull’importo spendibile presunto di 14 gruppi di articoli, (accorpati in base a tipologia e/o marche di prodotti specifici - elenco prezzi) Il preventivo ritenuto più conveniente riporta un unico sconto da applicarsi indistintamente ad ogni gruppo/marca indicati, con forte sconto rispetto agli altri preventivi pervenuti (4 in tutto) e che presentano scontistiche diverse e “ragionate” per ogni gruppo/marca. Tenuto conto delle diverse scontistiche medie usualmente applicate sul mercato per le diverse marche, di recenti piccole forniture di stessi articoli oggetto dell’affidamento presso l’operatore stesso ( i cui prezzi netti erano ben maggiori di quanto ora offerto) dell’indeterminatezza delle forniture nell’ambito di un accordo quadro (che non prevedono pertanto forniture ben definite o in stock), risalta la mancanza di poca attendibilità dell’offerta oltre che la difficile sostenibilità che potrebbe sfociare in futuri problemi gestionali del contratto. Da questo si potrebbe desumere un utile assente o addirittura negativo per l’operatore in esame il quale, verbalmente ha dichiarato di esserne a conoscenza ma che “vuole entrare”. Concludendo, dato lo scarto economico rispetto agli altri preventivi e la convenienza dell’offerta, si chiede se sia necessario procedere con un’interlocuzione con l’operatore, vista anche la possibile ipotesi di quanto previsto all’art. 2598 del C.C. (concorrenza sleale), ed eventualmente quali elementi devono essere portati in contestazione? Grazie Il Servizio Gare
Buongiorno, Si chiede un chiarimento in merito ai requisiti previsti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di verifica della progettazione, con particolare riferimento alla natura del rapporto contrattuale intercorrente tra l’operatore economico e i professionisti facenti parte del gruppo di lavoro. L’art. 35 dell’Allegato II.12 del Codice prevede che le società di ingegneria siano dotate di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiagati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche (quali soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua muniti di partita iva) che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA. L’articolo 36 richiede, inoltre, la presenza di almeno un direttore tecnico. Il Bando Tipo ANAC per i servizi di ingegneria e architettura prevede, poi, che le stazioni appaltanti possano prevedere che in taluni casi alcuni componenti del gruppo di lavoro possano essere soggetti incaricati ad hoc. Ciò premesso, si osserva che l’attività di verifica della progettazione può essere svolta non solo da società di ingegneria in possesso di certificazione ISO 9001, ma anche da Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, i quali risultano assoggettati a una disciplina specifica, sia con riferimento ai requisiti strutturali che al personale impiegato, derivante dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dai Regolamenti di Accredia. In particolare, la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel par. 6.1.2 prevede che “L’organismo di ispezione deve impiegare, o stipulare contratti, con un sufficiente numero di persone che possiedano le competenze richieste, inclusa, ove necessario, la capacità di esercitare giudizi professionali, di eseguire il tipo, la gamma ed il volume delle proprie attività di ispezione”. Pertanto, il personale impiegato dal concorrente nell’appalto, mediante la designazione nel gruppo di lavoro, non è vincolato a determinate forme contrattuali né deve fatturare almeno il 50% all’Organismo. Solamente il Responsabile Tecnico dell’Organismo deve avere un rapporto contrattuale in esclusiva con l’Organismo di Ispezione per il quale lavora. Alla luce di quanto sopra, si rileva come la disciplina prevista dal d.lgs. 36/2023 per le società di ingegneria non appaia integralmente sovrapponibile a quella applicabile agli Organismi di ispezione accreditati, con particolare riferimento ai requisiti relativi alla composizione dell’organigramma e ai rapporti economici con i professionisti. Tutto ciò premesso, si chiede di esprimere un parere in merito alla possibilità di rappresentare alle stazioni appaltanti in sede di gara che gli Organismi di ispezione accreditati non sono integralmente soggetti alla disciplina prevista per le società di ingegneria ai sensi del d.lgs. 36/2023 e che, pertanto, i componenti del gruppo di lavoro possono essere legati all’Organismo con contratti di collaborazione e/o consulenza, senza che sia necessario il rispetto del requisito della prevalenza del fatturato nei confronti dell’Organismo medesimo. Si chiede, altresì, un orientamento in ordine alle modalità più corrette per rappresentare tale specificità in sede di partecipazione a procedure di gara che prevedano requisiti strutturati secondo il modello organizzativo proprio delle società di ingegneria. Grazie e cordiali saluti
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