Buongiorno, nell’ambito di un Regolamento Albo Fornitori, è lecito vietare l’iscrizione degli RTI e consorzi ordinari costituendi, oltre che, nell’ambito della stessa categoria e/o classifica di iscrizione: - la contemporanea iscrizione del consorzio stabile e delle sue consorziate; - la contemporanea iscrizione, in caso di ricorso all’avvalimento, della ausiliata e dell’ausiliaria; - il ricorso all’avvalimento del medesimo soggetto ausiliario a più operatori. Grazie Il Servizio Gare
Buongiorno, pongo il seguente quesito. Risulta in scadenza un contratto per il servizio di consulenza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il periodo 2023-2025. La SA intende procedere con la proroga di un anno alle medesime condizioni economiche previste, in quanto sussistono i presupposti di convenienza e qualità della prestazione resa. Preciso che la proroga è prevista in clausole chiare e precise nel contratto sottoscritto. Il contenuto del contratto prevede un importo annuo “X” per i primi due anni (2023-2024) e un importo annuo “Y” per il terzo anno (2025) per le attività di consulenza e RSPP; un importo “Z” per l’attività opzionale di formazione ed un importo “W” per un massimo di due aggiornamenti del DVR nell’arco della durata dell’incarico. Ai fini della proroga annuale, quali importi devono essere presi in considerazione per l’annualità prorogata (2026) per i diversi servizi?
L' art. 119 cita: Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le tre condizioni (importo superiore al 2%, importo superiore a 100.000 € e incidenza della manodopera e del personale superiore al 50%), devono coesistere (contemporaneamente nello stesso subappalto) o possono essere applicate singolarmente?
IN UNA SOCIETA’ DI CAPITALI, NEL CASO IN CUI TRA GLI ORGANI DI CONTROLLO VI SIA UNA SOCIETA’ DI REVISIONE, RELATIVAMENTE AI SOGGETTI TENUTI A EFFETTUARE LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 94, COMMI 1 E 2 DEL CODICE APPALTI, E LE DICHIARAZIONI ANTIMAFIA AI SENSI DELL’ART. 85 DEL CODICE ANTIMAFIA, CHI E’ TENUTO A PRESENTARE LE RISPETTIVE DICHIARAZIONI?
Servizi di ingegneria e architettura – requisiti capacità economica finanziaria – raggruppamenti e consorzi stabili L’Allegato II.12 all’art.40 comma 1bis dispone che nei SIA “i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa […]” o, in alternativa, da un fatturato. Si chiede, data la formulazione diversa dal precedente art.83 comma 4 D.Lgs 50/2016, se la Stazione appaltante debba prevedere nel disciplinare di gara entrambe i requisiti, lasciando la scelta agli operatori. In caso di raggruppamenti temporanei è ancora possibile prevedere nel disciplinare che il requisito in caso di copertura assicurativa, sia dimostrato dal raggruppamento nel suo complesso in una delle seguenti modalità: - somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue; - unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. Infine, in caso di consorzi stabili, l’art.67 comma 1 lett.a) afferma che per gli appalti di servizi e forniture i requisiti di capacità finanziaria (e tecnica) sono “computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”. Tale assunto si può considerare valido anche per i servizi di ingegneria e architettura e per i soggetti di cui all’art.66 comma 2 lett. g), non citati espressamente al secondo periodo del comma 1? Se sì, in caso di requisito di capacità finanziaria rappresentato dalla copertura assicurativa, sono corrette le seguenti ipotesi: a) consorzio stabile che esegue in proprio i SIA senza designare esecutrici: unica polizza del consorzio b) consorzio stabile che designa delle esecutrici: unica polizza del consorzio con copertura estesa a tutte le esecutrici designate Grazie
In un appalto pubblico, il cedente (società) tramite atto pubblico notarile ha trasferito il proprio credito di fatture al cessionario (una banca). Staremmo a prima vista in una situazione tipica di cessione crediti dell'articolo 120 comma 12 ed all. 2.14 articolo 6 (accettazione o meno entro 30 gg oppure silenzio assenso di accettazione) Poi però nello stesso atto di cessione si dice che il cedente diventa mandatario della banca e quindi potrà essa stessa riscuotere i pagamenti all'interno della cessione prodotta. Nell'atto c'è inoltre la clausola che dopo l'accettazione iniziale della cessione da parte dell'Amministrazione, le verifiche equitalia dovranno essere fatte solo sul cessionario e non sul cedente (circolare del 2009 MEF) Ma non si tratta più di mandato di recupero crediti? Si inquadra sempre nella cessione crediti? Si applica in un appalto pubblico questa fattispecie? Si rischia ad accettare una simile operazione non potendo poi fare neanche più verifiche equitalia sulla cedente che di fatto riscuote? Come si può non accettare motivando?
Si fa riferimento all’art. 106 comma 8 del D.lgs 36/2023 che consente la riduzione della polizza del 10% purché sia stata gestita tramite piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain). Si chiede se, al fine di riconoscere la predetta riduzione, sia ammessa la riduzione della polizza del 10% solo se l’ente emittente abbia emesso la polizza operando con tecnologie basate su "registri distribuiti" (ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AgID). Oppure se tale riduzione sia ammessa anche se la verifica, da parte della stazione appaltante, delle garanzie sia consentita presso il sito dell’emittente, come rappresentato da numerosi Operatori. A parere della Scrivente tale verifica è solo propedeutica all’accettazione della polizza e non funzionale alla riduzione del 10%
Si pone il seguente quesito: - se per l'incarico di componente e presidente del CCT debba essere acquisito dalla stazione appaltante un CIG, sia per procedure ante correttivo, sia per procedure successive vista la recente disposizione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - nel caso debba essere acquisito un CIG, si chiede, per compensi che superino i limiti dell'affidamento diretto, quale procedura e scheda ANAC inviare. Si ringrazia anticipatamente.
SOA - Categoria prevalente e scorporabili a qualificazione obbligatoria - Qualificazione Operatori - All.II.18 art.30 co.1 In una procedura aperta sopra soglia di lavori, bandita dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024 modificativo del D.Lgs. 36/2023, per la partecipazione alla gara è stato richiesto agli operatori economici il possesso delle seguenti categorie di qualificazione: OG2 (prevalente) – classifica V - € 4.500.000,00 OS2A (scorporabile)– classifica I - € 168.000,00 OS3 (scorporabile) -classifica III - € 1.290.000,00 OS28 (scorporabile) -classifica III - € 470.000,00 OS30 (scorporabile) - classifica III - € 380.000,00 Un concorrente dichiara di possedere le seguenti attestazioni SOA: OG2 (prevalente) – classifica V OS2A (scorporabile) – classifica II OS3 (scorporabile) - classifica IV OS28 (scorporabile) -classifica I OS30 (scorporabile) - classifica III E’ corretto ritenere che, in applicazione dell’art. 30, co. 1, secondo periodo dell’Allegato II.12 al Codice, ossia “I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.”, il concorrente può partecipare alla gara? Il concorrente infatti possiede la qualificazione in tutte le categorie. Solo per l’OS28 ha una qualifica parziale, fino a 309.600,00 (compreso l’aumento del 20%). Ma: OS28 da gara (470.000,00) – OS28 qualifica concorrente (309.600,00 comprensivi del 20%) = 160.400,00 Classifica V da gara (4.500.000,00) + 160.400,00 = 4.660.400,00 Il concorrente è qualificato nella prevalente in V ossia per un importo fino a 6.198.000,00, superiore alla somma tra la prevalente da gara e la parte di scorporabile per cui non possiede la qualificazione 4.660.400,00 Grazie
Con riferimento ai consorzi di cui alla lettera c) dell’art. 65 del d.lgs 36/2023 (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), si chiede come debbano essere posseduti, per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di partecipazione di capacità tecnica e finanziaria richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura: 1. è sufficiente che siano posseduti dal consorzio? 2. devono essere necessariamente posseduti sia dal consorzio che dalla/e consorziata/e designata quale esecutrice dell’appalto? 3. è sufficiente che siano posseduti dalla/e consorziata/e designata quale esecutrice dell’appalto? L’indicazione generale che ci fornirete, vale anche per l’eventuale richiesta di possesso di una certificazione ISO quale ad esempio la 9001? In attesa del vostro parere, porgiamo cordiali saluti.
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