Buongiorno, con la presente siamo a chiedere cortesemente un parere breve sulla seguente questione: con riferimento al calcolo di una parcella per incarichi di ingegneria e architettura ex D.M. 17 giugno 2016, si chiede se l’importo delle opere da inserire, quale parametro per la quantificazione della parcella, debba essere comprensivo degli oneri della sicurezza interferenziali stimati dalla Stazione appaltante oppure al netto degli stessi. In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti
Buonasera, per un affidamento diretto, gli organi di controllo di I livello del MIM, ci chiedono: - il certificato dei carichi pendenti (non ci pare obbligatorio) - l'indicazione del rispetto del principio di rotazione nella decisione contrarre ex art 49 ( e non ci sembra un requisito essenziale della decisione a contrarre) - visura CCIAA diversa da quella prodotta dal FVOE 2.0 perchè sembrerebbe non idonea............ A noi non sembrano corrette queste richieste, potete ragguagliarci? grazie
APPALTO A CORPO E A MISURA - ART. 31, COMMA 1, ALLEGATO I.7 CODICE APPALTI. Dobbiamo bandire una procedura aperta sopra soglia con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’esecuzione di lavori (OG2, OS3, OS28, OS30) a corpo e a misura (OS2A). E’ la prima gara che facciamo con la modalità “a misura”. I criteri premiali sono: Adeguatezza della struttura tecnico organizzativa; Cantierizzazione; Proposta di miglioramento relativa alle tecniche di project management. Non è previsto alcun criterio premiale per migliorie delle lavorazioni da realizzare a misura. L’offerta economica può consistere solo nel ribasso percentuale unico dell’importo a base di gara (€ 6.500.000,00 di cui € 6.000.000,00 a corpo e € 500.000,00 a misura), oppure in base all’art. 31, comma 1 dell’Allegato I.7 del Codice è necessario chiedere ai concorrenti anche di predisporre un computo metrico estimativo dei prezzi offerti? In tale ultimo caso a quali categorie deve riferirsi?
Si chiede, nell’ambito dell’art.102 del d.lgs. 36/2023 afferente gli impegni sociali che gli Operatori Economici devono garantire in merito all’occupazione giovanile e/o femminile, se possa ritenersi assolto il predetto impegno qualora l’operatore possegga e dichiari, nel proprio organico, la presenza di una quota pari ad almeno il 30% degli assunti under 36 e il 30% dell’occupazione femminile, ovvero, se la ratio della norma riferisca le precitate quote quale impegno per eventuali nuove e future assunzioni necessarie per l'esecuzione dello specifico appalto affidatogli, indipendentemente dall’organico posseduto. Nello specifico si richiede se questa Stazione Appaltante debba verificare gli impegni dichiarati in gara circa il rispetto delle quote minime richieste per le nuove assunzioni o per l’intero organico posseduto dall’operatore.
Nell’ambito di un affidamento lavori, si sta procedendo con le verifiche dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art 94 e 99 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. L’operatore economico risulta iscritto nella white list aggiornata a Maggio 2025 con la presente nota “in istruttoria per rinnovo iscrizione” istituita presso la Prefettura – UTG competente, ai sensi dell’art 1, commi da 52 a 57, della L. n. 190 del 2012 e del DPCM 18 aprile 2013. Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è stato acquisito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall’ ANAC, il fascicolo virtuale dell’operatore economico, esclusa la comunicazione antimafia per “errore in elaborazione”. Secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 23/03/2016, l'Ente ha richiesto in data 09.05.2025, tramite la Banca Dati Nazione Unica della Documentazione Antimafia (protocollo n.PR_FRUTG_Ingresso_0032502_20250509), il rilascio della comunicazione antimafia relativa all’Impresa, ai sensi del d.lgs. n. 159/2011. Non avendo ricevuto alcun esito attraverso la consultazione della BDNA, e del FVOE 2.0, volendo procedere con la stipulazione del contratto, si richiede parere sulla possibilità di procedere tenendo conto dell’istruttoria del rinnovo di iscrizione.
Il nostro distributore sta partecipando a una gara per la fornitura di un'apparecchiatura elettromedicale scalda fluidi. La legge di gara prevede una garanzia iniziale di 12 mesi, ma non richiede di quotare l’assistenza tecnica per il periodo successivo alla garanzia (che sarà oggetto di una procedura separata). Durante il periodo di garanzia iniziale, le attività di assistenza tecnica verranno eseguite da noi e non dal nostro distributore, senza alcun costo, trattandosi di garanzia iniziale. Considerando quanto sopra, chiediamo se il nostro distributore debba dichiarare in gara il subappalto per le attività di assistenza tecnica che verranno svolte da noi nei 12 mesi di garanzia , senza alcun costo o se queste attività possano essere considerate accessorie e quindi non soggette alle formalità del subappalto. Aggiungo che per un altro contratto di subappalto, altra centrale di committenza ha ritenuto elemento essenziale del contratto il corrispettivo.
Premesso: - che con apposito atto di G.C. è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di demolizione e ricostruzione di una scuola, così come redatto dal progettista, per l’importo complessivo di € 4.614.100,00, di cui € 3.776.848,74 per lavori ed € 837.251,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione; - che con apposita determinazione è stato aggiudicato, all’operatore economico, l’appalto integrato per progettazione esecutiva, CSP e esecuzione lavori, per un importo contrattuale di Euro 3.778.336,77; - che con apposita determinazione è stato istituito l’ufficio direzione lavori, nominando quale responsabile dell’Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile del Servizio LL.PP. Contratti e Finanziamenti, istruttore direttivo Geometra con posizione di elevata qualificazione (ex cat.D), coadiuvato dal personale tecnico e amministrativo del medesimo servizio; - che con apposita determinazione è stato implementato l’ufficio di direzione lavori, nominando la Responsabile del Servizio Ambiente e Urbanistica, Architetto con posizione di elevata qualificazione (ex cat.D), avente contratto a tempo determinato part-time, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; - che la Responsabile del Servizio Ambiente e Urbanistica, Architetto con posizione di elevata qualificazione (ex cat.D), avente contratto a tempo determinato part-time, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, concluderà a breve il rapporto di lavoro con questo ente, cessando anche la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; - che non è possibile affidare l’attività di direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, ad altri dipendenti dell’ente, non avendo figure idonee, come da art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii; Sopraggiunta la necessità di nominare un nuovo direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, si chiede un parere sulla possibilità di nominare per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, la figura di un Ingegnere avente contratto a tempo determinato part-time, art. 110 comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in un'altra amministrazione, come anche previsto dall’art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..
Si chiede, nell’ambito dell’istituto dell’appalto integrato, per la parte della progettazione, nel caso la stessa risulti essere di importo inferiore ad €140.000, se si debba applicare l’art. 41 comma 15 bis del D.lgs. 36/2023, ovvero, in caso contrario, se il ribasso d’asta offerto per i lavori includa l’importo della progettazione.
Si chiede se il Presidente del Seggio di Gara possa essere sostituito, come accade per i componenti, da un supplente indicato tale nell’atto di nomina.
Questo Ente ha ricevuto a fine 2023 due manifestazioni d’interesse per la presentazione di proposte di project financing, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs.36/2023, riguardanti la gestione integrata del servizio di sosta a pagamento, con contestuale richiesta di informazioni e documentazione per la predisposizione delle proposte stesse. Nel corso del 2024 sono state quindi acquisite da parte delle due Società proponenti le relative proposte progettuali. Il Rup, che si è avvalso di un gruppo di lavoro formato da professionisti esterni, dopo esame comparativo delle due proposte, ha redatto ed inoltrato alla Giunta Comunale il documento contenente l’analisi comparata delle proposte pervenute. La Giunta Municipale, con apposito atto deliberativo, ha provveduto, sulla scorta del parere emesso dal gruppo di lavoro, ad individuare la proposta progettuale, tra quelle citate, ritenuta più confacente alle esigenze del Comune. Con lo stesso atto la Giunta ha dato mandato al gruppo di lavoro di intraprendere nuovamente il percorso istruttorio con la società individuata, al fine di provvedere a rendere ancor più aderente alle esigenze dell’Ente i contenuti della proposta. A conclusione di questa fase, il citato gruppo di lavoro ha redatto e consegnato alla Giunta una relazione conclusiva sulla proposta aggiornata della Società proponente, che è stata anch’essa approvata dall’organo esecutivo. Quindi il progetto di fattibilità è stato inserito nella programmazione triennale dei Lavori Pubblici e con successivo atto del Consiglio Comunale il progetto è stato approvato formalmente e ne è stato dichiarato il pubblico interesse. In questo percorso, che si è concluso con il succitato atto consiliare nel mese di marzo 2025, quindi già ad intervenuta entrata in vigore del Correttivo al Codice, non è stata effettuata la validazione del progetto ad opera del RUP, come prevista dall’art. 42 del Codice. Si chiede quindi quanto segue: - il verbale di validazione del RUP è richiesto per il progetto di fattibilità presentato tramite project financing (rif. art. 42 co. 1 del Codice)? - se sì, il predetto verbale può essere adottato in questa fase, ossia alle soglie dell’indizione della gara pubblica, sebbene il progetto risulti già approvato dall’organo consiliare comunale? (rif. comma 1 art. 42) - la determina a contrarre e quindi gli atti di gara devono citare il verbale di validazione? (rif. comma 4 art. 42) - il progetto deve essere riapprovato, successivamente all'adozione della validazione e, in tal caso, può farlo il dirigente con la determina a contrarre? Grazie
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