Art. 69
Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, per altro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a).
Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.
I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.
Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.
Giurisprudenza e Prassi
OPPONIBILITÀ DELLA CESSIONE DEI CREDITI E LIMITI AL RIFIUTO DELLA PA (106.13)
In tema di appalti pubblici, l'opponibilità della cessione del credito nei confronti di enti pubblici non statali, quali le Aziende Sanitarie, è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici e non dalle norme di contabilità generale dello Stato. Il rifiuto della cessione da parte dell'amministrazione deve essere sorretto da una giustificazione coerente con la ratio della norma, ovvero la salvaguardia del regolare svolgimento del rapporto negoziale; è pertanto illegittimo il rifiuto opposto per omessa indicazione degli estremi del contratto presupposto qualora la stazione appaltante ne sia parte e possa autonomamente verificarne l'andamento.
"La giurisprudenza ha chiarito che il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (artt. 69 e 70) riguarda la sola Amministrazione statale ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse [...] esso non opera per i crediti dovuti da amministrazioni, quali ad esempio le aziende sanitarie locali" (cfr. Cass. 22315/2020). "Il diritto dell’amministrazione di opporre un rifiuto [...] non può risolversi in arbitrio: esso deve piuttosto, e necessariamente, legarsi a una giustificazione coerente con la ratio che sorregge la previsione derogatoria" (cfr. Cass. 18339/2014).
CESSIONE DI CREDITO - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
La S.C. ha affermato che alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - che all’art. 115 prevede espressamente la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notifica alle Amministrazioni pubbliche debitrici ai fini dell’efficacia ed opponibilità alle stesse – non si applica l'art. 69, terzo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, che pure richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ma riguarda la sola Amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell’ordinamento degli enti locali, ed essendone, inoltre, preclusa l’applicazione analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti (artt. 1260 e segg. cod. civ.).

