IN MANCANZA DI PROVA DEL "SEGRETO TECNICO", DECADE LA NECESSITA' DI VALUTARE "L'INDISPENSABILITA' AI FINI DELLA DIFESA", POICHE' LA TRASPARENZA PREVALE (35)
Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti tecnici dell’aggiudicataria, non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengano al proprio know-how, essendo necessaria una specifica individuazione di informazioni suscettibili di sfruttamento economico e dotate di comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In assenza di tale dimostrazione, non si pone un'esigenza di bilanciamento con il diritto di difesa del richiedente, dovendo la Stazione Appaltante garantire l'accesso integrale.
"L’esistenza di segreti tecnici e commerciali [...] non è stata nemmeno prospettata [...] e, per le restanti parti [...] è stata prospettata genericamente e comunque non è stata dimostrata. Pertanto non può operare l’eccezione di cui all’art. 35, comma 4, lett. a, d.lgs. 36/2023, e vale dunque la regola generale dell’accessibilità degli atti".
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