LIMITI AL SINDACATO GIURISDIZIONALE SUI SEGRETI INDUSTRIALI NEGLI APPALTI PUBBLICI
In tema di accesso agli atti nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, il provvedimento con cui la Stazione Appaltante nega l'ostensione di parti dell'offerta tecnica a tutela dei segreti industriali della controinteressata non è viziato qualora sia frutto di un'approfondita istruttoria tecnica supportata da esperti e non presenti macroscopiche illogicità. In assenza di tali vizi, è precluso al giudice il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a una nuova valutazione "in modalità protetta" della consistenza dei segreti opposti, stante il limite invalicabile del sindacato sulla discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione.
"Il nuovo provvedimento di accesso, non appare viziato da macroscopici vizi di illogicità o irragionevolezza, che delimitano il margine entro il quale il giudice amministrativo può sindacare dell’esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione"; "non sussistano neppure i presupposti per disporre una consulenza tecnica d’ufficio che, in analogia a quanto previsto dall’art. 121-ter del Codice di Proprietà Industriale effettui una nuova valutazione 'in modalità protetta' sulla consistenza dei segreti industriali opposti dalla controinteressata".
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