PREVALENZA DELL'ACCESSO DIFENSIVO SULLA RISERVATEZZA CON OSCURAMENTO DEI DATI IDENTIFICATIVI NON INDISPENSABILI
Il diritto di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della Legge n. 241 del 1990 deve essere garantito ove sussista un nesso di strumentalità necessaria con la difesa in giudizio degli interessi del ricorrente. Nel bilanciamento con la tutela della riservatezza di soggetti terzi, la Pubblica Amministrazione deve consentire l'ostensione dei dati oggettivi (quali data, luogo e dinamica di un evento) necessari per la ricostruzione fattuale, ma può legittimamente oscurare i nominativi delle persone fisiche coinvolte qualora tale indicazione non risulti indispensabile ai fini della strategia difensiva e della decisione della causa.
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