L'ACCORDO BONARIO FIRMATO DAL SOLO RUP NON VINCOLA L'AMMINISTRAZIONE (205.6)
L'accordo bonario per la risoluzione delle riserve si perfeziona esclusivamente con l'accettazione della proposta da parte del dirigente competente della stazione appaltante. Il documento sottoscritto dal solo Responsabile Unico del Procedimento costituisce una mera proposta inidonea a vincolare l'Amministrazione. Deve escludersi parimenti la responsabilità per danni del RUP quale rappresentante senza potere, attesa l'insussistenza in capo a quest'ultimo della facoltà di impegnare contrattualmente l'ente e la chiara ripartizione legale delle competenze imposta dal legislatore, che il contraente privato è tenuto a conoscere.
"Dall'inciso normativo si evince che al RUP compete esclusivamente la formulazione di una proposta di accordo, da trasmettere poi al Dirigente competente della stazione appaltante, il quale dovrà accettare, insieme al soggetto che ha formulato le riserve, la proposta stessa; solo in tal modo può ritenersi perfezionato l'accordo bonario." "Anche qualora il RUP fosse coinciso con il dirigente, lo stesso non avrebbe potuto approvare l'accordo bonario da lui stesso istruito, posto che l'art. 205 del d.lgs. 50/2016 richiede una netta separazione tra chi formula la proposta e chi la approva." "il RUP notoriamente non ha il potere di impegnare contrattualmente l'Amministrazione di riferimento, non essendo titolare né di potere di spesa né di potere decisionale, e la parte opposta non poteva ignorare ciò".
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