ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA: L'EFFETTIVA DISPONIBILITA' IN GARA DEGLI IMMOBILI NON PUO' COSTITUIRE MOTIVO DI ESCLUSIONE (54)
L’accordo quadro viene ricondotto all’istituto del contratto normativo, trattandosi di un negozio finalizzato a stabilire una serie di pattuizioni che vincoleranno le parti solo in futuro, ovvero in occasione dei cc.dd. “contratti attuativi” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2024, n. 741) fissando una soglia massima delle prestazioni promesse quale limite delle obbligazioni del contraente privato: da esso discendono, dunque, non già effetti reali o obbligatori e neppure un obbligo a contrarre (il cd. pactum de contrahendo), bensì soltanto l’obbligo, nel caso in cui l’amministrazione si determini a contrarre, di applicare alla serie di futuri contratti le condizioni negoziali predefinite nell’accordo quadro (pactum de modo contrahendi). In altri termini l’accordo quadro vincolare il quomodo della successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti, mentre spetta alla sola Amministrazione la determinazione di an, quando e quantum; esso integra, pertanto, il “titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l’aggiudicazione futura di tali contratti attuativi” (così T.A.R. Toscana, sez. I, I, 24 novembre 2025, n. 1890, Cons. Stato, III, 2 ottobre 2024 n. 7896, id. sez. III, 06 marzo 2018, n. 1455, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 9 marzo 2021, n. 2864).
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