ILLEGITTIMO L'AFFIDAMENTO SE ACCORDO DI COOPERAZIONE PREVEDE UNA PRESTAZIONE TRAMITE UN CORRISPETTIVO ECONOMICO E NON E' CARATTERIZZATO DA UNA REALE CONDIVISIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE (7)
In tema di affidamenti in house e cooperazione tra amministrazioni, l'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE osta a una disposizione nazionale che consenta l’affidamento diretto, senza gara, dei servizi relativi alla gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico, qualora tale accordo preveda l’acquisizione di una prestazione dietro versamento di un corrispettivo economico e non sia caratterizzato da una reale condivisione di funzioni pubbliche.
"L’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza, atteso che si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla Corte di giustizia, non essendo ammissibile l’affidamento diretto, senza gara, di servizi verso corrispettivo economico. Invero, l’accordo de quo non soddisferebbe le condizioni di esenzione dalla gara stabilite dalla direttiva 24/2024 (in particolare sulla base dell’art. 12, par. 4) e dalla CGUE nelle cause C-618/19 e nella causa ivi richiamata C-429/19.
In particolare, l’appellante ha evidenziato che l’art. 51 del d.l. n. 124 del 2019 (convertito con modificazioni nella l. n. 157 del 2019), invocato nel provvedimento gravato, non attiene all'affidamento di contratti pubblici e comunque non deroga alla regola eurounitaria dell'affidamento mediante gara sancita dalla CGUE, richiamando al riguardo la giurisprudenza del giudice amministrativo laddove ha affermato che detta disposizione può e deve essere interpretata in conformità con l’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE e dunque «non consente l’affidamento diretto al soggetto gestore del pubblico registro automobilistico del servizio di gestione, controllo e aggiornamento dell’archivio regionale della tassa automobilistica, ove non vengano rispettate le condizioni specificate nell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» (Cons. Stato, V, 25 marzo 2022, n. 2201).
Nella fattispecie in esame non ricorrerebbe alcuna delle condizioni alle quali è cumulativamente sottoposta la possibilità di un affidamento diretto c.d. pubblico-pubblico, non ricorrendo, in particolare, alcun fine pubblico comune, non essendo A. titolare di alcun compito pubblico relativo alla gestione della tassa automobilistica regionale, e del relativo archivio, che spetta, invece, alle Regioni, ai sensi dell’art. 17 l. n. 449 del 1997."
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