L'AFFIDAMENTO RIMANE "DIRETTO" ANCHE SE L'ENTE AMPLIA LA PLATEA DEI PARTECIPANTI (50.1.B)
Ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è legittima l'esclusione del contraente uscente da una procedura di affidamento diretto, anche qualora la stazione appaltante abbia esteso l'invito a presentare offerte a tutti gli operatori abilitati su una piattaforma elettronica. La scelta di predeterminare criteri di selezione (quale il prezzo più basso) o di sollecitare un ampio confronto tra preventivi non muta la natura giuridica dell'affidamento diretto, né neutralizza l'obbligo di rotazione volto a evitare il consolidamento di rendite di posizione. "La rotazione costituisce un riferimento normativo 'inviolabile' del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292)",
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