Giurisprudenza e Prassi

L'APPALTO E' CARATTERIZZATO DALL'ATTIVITA' DI TIPO IMPRENDITORIALE, MENTRE L'INCARICO PROFESSIONALE HA AD OGGETTO PRESTAZIONI DI NATURA PERSONALE (8 - 41.15)

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2025

Nel contratto di appalto, l'esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.).

Nell'appalto, oggetto della prestazione non potrà mai essere un'obbligazione di mezzi, ma sempre di risultato (Cfr. Consiglio di Stato, V sezione sent. n. 8/2009).

Il confine fra contratto d'opera intellettuale e contratto d'appalto è individuabile in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell'autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore (cfr. Sez. Lombardia, delib. n.

178/2014).

Ai fini della migliore distinzione tra "appalti e concessioni di servizi" e "incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca", si fa esplicito riferimento al principio teleologico in base al quale nella prima categoria (ossia "appalti e concessioni di servizi") rientrano quelle procedure che racchiudono in nuce la propria finalità, la quale trova compimento (e termine) nell'assegnazione dell'appalto e/o della concessione, mentre per quanto attiene la seconda categoria ("incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca"), questa richiede un ulteriore passaggio, consistente nell'adozione di un ulteriore atto da parte dell'ente conferente. In effetti, la ratio di tali incarichi è quella di fornire all'Amministrazione un apporto conoscitivo qualificato, al fine orientare (ma non vincolare) l'azione amministrativa.

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È ben vero che l'assegnazione mediante incarico esterno ai sensi dell'art. 50, C. 1, lett. b), del D.Lgs. N. 36/2023 può avvenire tramite affidamento diretto; tuttavia, è buona norma, ai fini del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed 17 economicità, nonché del buon andamento della Pubblica Amministrazione, come sancito dall'Art. 97 Cost., che vi sia comunque una valutazione comparativa di costi sopportati dalla Pubblica Amministrazione e la loro effettiva rispondenza ai criteri di mercato, mediante una seppure embrionale comparazione di preventivi per la realizzazione del medesimo incarico.



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IMPRENDITORE: Ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione; 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, ...
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;