Illegittimità cancellazione albo fornitori per ritardi comunicativi meramente formali
È illegittima per violazione dei principi di proporzionalità, irragionevolezza e trasparenza la sanzione della cancellazione dall'albo operatori economici disposta a causa del mancato assolvimento degli oneri informativi tramite lo specifico form telematico, laddove l'operatore abbia comunque garantito la conoscenza effettiva dei mutamenti societari all'amministrazione entro i termini previsti. La violazione di modalità puramente formali di trasmissione dei dati non può giustificare l'esclusione dal mercato delle gare pubbliche quando l'affidabilità professionale del soggetto non è messa in discussione.
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