Giurisprudenza e Prassi

ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, NON SUSCETTIBILE DI SUBAPPALTO QUALIFICANTE (100)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali integra un requisito di idoneità professionale e non un mero requisito di capacità tecnica suscettibile di subappalto qualificante. Pertanto, l'operatore economico deve possedere direttamente il titolo abilitativo richiesto per la categoria e classe pertinente, non potendo dichiarare di voler subappaltare l'intera attività a un terzo per sopperire alla propria mancanza della necessaria qualificazione soggettiva.

"L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) è considerata un requisito di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023). • I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti direttamente dal soggetto che partecipa alla gara. • Il subappalto riguarda l'esecuzione di una parte delle prestazioni, ma non può "sanare" la mancanza di un requisito soggettivo necessario per essere ammessi alla gara stessa. Il bando richiede tale iscrizione come condizione di partecipazione: • L'impresa mandataria o l'operatore singolo deve possederla per la categoria e classe richiesta. • Non è possibile dichiarare di voler subappaltare l'intera attività a un terzo per sopperire alla propria mancanza del titolo abilitativo. Pertanto, data la caratteristica dell’intervento che riguarda la bonifica di un sito inquinato, risulta evidenza della volontà della Stazione Appaltante nella richiesta dei requisiti di gara esprimendo in modo chiaro ed univoco che l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce requisito di partecipazione, e non di esecuzione (sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è “un requisito speciale di idoneità professionale)”

[...]

Ritenuto il ricorso manifestamente infondato atteso che, prima ancora delle previsioni della lex specialis, rileva nella fattispecie la fonte ordinaria costituita dal Codice dell’ambente, che all’art. 212 “rubricato “Albo nazionale gestori ambientali”, stabilisce che “l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti”. Tant’è che il Consiglio di Stato, con la sentenza 1219 del 6.2.2024, ha evidenziato “il conseguimento dell’iscrizione nell’ambito dell’Albo Nazionale ha dunque una valenza anfibologica, poiché, da un lato, dimostra il possesso di un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale, ma dall’altro, comprova la titolarità del requisito di capacità tecnica e professionale necessaria per il trattamento di determinate tipologie di rifiuti (Cons. Stato, sez. IV, n. 6355 del 2020)”. Con la conseguenza, in ultima, che nella fattispecie, avendo la procedura ad oggetto la messa in sicurezza e la bonifica di un sito, tale iscrizione valeva sia sul piano soggettivo della idoneità professionale, non subappaltabile, sia sul piano strettamente tecnico;"

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