L'INDIVIDUAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI FATTO, AI FINI DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE, RICHIEDE LA DIMOSTRAZIONE DI SPECIFICI INDICI SINTOMATICI DI GESTIONE (94)
"Il relativo onere di prova grava, difatti, sulla parte che formula il motivo di censura, in base a quanto dispone l’art. 64, co. 1, c.p.a.; onere che, nella specie, non è stato assolto, con riferimento ai cc.dd. indici sintomatici, che possano valere a far ritenere che una determinata persona abbia assunto il ruolo di amministratore di fatto (cfr. Cons. Stato - sez. V, 4/6/2025 n. 4863, p. 14. 3 ss. e, specialmente, pp. 14.7 e 14.10: “La figura dell’amministratore di fatto deve essere individuata attraverso i c.d. “elementi sintomatici di gestione” della società. I compiti demandati a coloro che rivestono le cariche formali sono alternativamente o cumulativamente: a) il compimento delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale; b) la valutazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società; c) l’esame dei piani strategici, industriali e finanziari. Nell’ipotesi che l’ente societario sia una società a responsabilità limitata, la disposizione di riferimento è costituita dall’art. 2475 c.c. che all’ultimo comma richiama la disposizione di cui all’art. 2381 c.c. Pertanto, per stabilire se si sia in presenza di un amministratore di fatto, occorre verificare in concreto se il soggetto estraneo, si sia inserito nella gestione della società procedendo allo svolgimento dei compiti propri degli amministratori, così come descritti dalle corrispondenti norme civilistiche. (…) […] In mancanza di evidenze documentali di alcun tipo, non è possibile ordinare alla stazione appaltante di compiere accertamenti che esulano dai poteri che le sono riservati. D’altronde, in casi come questi, è complicato persino immaginare quali sarebbero gli accertamenti che l’amministrazione dovrebbe disporre. È posto a carico delle imprese l’obbligo di fornire, in attuazione del principio della fiducia, una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle vicende professionali potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale, in modo da consentire alla stazione appaltante di svolgere, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza. (…))."
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