Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO: L'ANAC ESERCITA UN POTERE DI ACCERTAMENTO CIRCA L'ESISTENZA DEI FATTI SEGNALATI E NON UNA VALUTAZIONE DI MERITO (222)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

Il sindacato dell'ANAC sulle segnalazioni finalizzate all'annotazione nel Casellario deve limitarsi alla verifica della veridicità storica del fatto e alla completezza della rappresentazione degli interessi contrapposti, senza potersi spingere fino al sindacato sulla legittimità della sanzione contrattuale irrogata.

“L’autorità di settore, in merito alle suddette segnalazioni, esercita pertanto un potere di accertamento circa l’esistenza di taluni fatti e non di valutazione circa la fondatezza dei fatti stessi; 7.2.4. ANAC non si deve in particolare sostituire alle altre stazioni appaltanti (le quali utilizzano tali segnalazioni onde valutarne la rilevanza, discrezionalmente, ai fini della esclusione dalle gare successive) e neppure all’autorità giurisdizionale che è chiamata a decidere circa la legittimità e la correttezza della disposta risoluzione contrattuale (oggetto di segnalazione ad ANAC); 7.2.5. ANAC, in altri termini, non deve valutare e giudicare i fatti posti a base della segnalazione (qui per risoluzione contrattuale) ma soltanto accertarne l’effettiva esistenza, e ciò senza esprimersi circa la legittimità dell’operato della stazione appaltante segnalante; 7.3. Quel che rileva, ai fini della corretta annotazione nel casellario informatico, è piuttosto la completezza delle informazioni assunte sia dalla stazione appaltante «segnalante», sia dall’operatore economico «segnalato» (informazioni da quest’ultimo ricevute in sede di partecipazione al relativo procedimento di annotazione). Risulta essenziale, in altre parole, una compiuta e imparziale rappresentazione degli opposti interessi manifestati, rispettivamente, da stazione segnalante e operatore segnalato” (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2025, n. 9226)."

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)