Giurisprudenza e Prassi

IL CONTENZIOSO PENDENTE PER LA RISOLUZIONE CONTRATTUALE NON IMPEDISCE L'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC (213)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Dal regolamento Anac si evince che l’iscrizione nella “Sezione B” contiene “le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a : i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio […]» (art. 8, comma 1, lett. b), risultando dunque chiaro che la impugnazione dei provvedimenti concernenti le notizie oggetto di iscrizione non determina la sospensione dell’annotazione.

Il che appare peraltro assolutamente ragionevole, oltre che in linea con la giurisprudenza europea, la quale ha ritenuto che l’art. 57, par. 4, lett. c) e g), della direttiva 2014/24/UE osta ad una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta dall’amministrazione, impedisce all’amministrazione, che indice una nuova gara di appalto, di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase di selezione degli offerenti, sull’affidabilità dell’operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce (Corte giust. UE, IV, 19 giugno 2019, in causa C-41/18).

Non occorre infatti attendere la conclusione del contenzioso instaurato tra la stazione appaltante e l’impresa sulla risoluzione o l’imputabilità degli inadempimenti, allorché l’Anac accerti che la notizia acquisita dalla stazione appaltante segnala fatti o condotte che sono astrattamente idonee a valutare l’affidabilità professionale dell’operatore economico (Cons. Stato, V, 22 gennaio 2024, n. 676). L’Anac è infatti chiamata a valutare solamente l’utilità della notizia da annotarsi nella prospettiva dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore da parte di altre stazioni appaltanti, per future procedure di gara.

Peraltro l’esito del giudizio è informazione che può essere oggetto di ulteriore annotazione.

Coerentemente con il profilo funzionale dell’annotazione ora rilevato, l’art. 16 del regolamento prevede, quali ipotesi di sospensione dei termini del procedimento, adempimenti procedurali, di natura istruttoria ovvero difensiva, inquadrabili nella sola prospettiva di una migliore delibazione dell’utilità della notizia; e comunque la sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1, e per una durata complessiva che non può eccedere i 90 giorni.



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INFORMAZIONE: Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...