Giurisprudenza e Prassi

NATURA PUBBLICITÀ NOTIZIA DELL'ANNOTAZIONE ANAC PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE (213.10)

TAR LAZIO Sentenza 2025

In sede di annotazione nel Casellario Informatico ex art. 213, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 (ora art. 222 D.Lgs. n. 36/2023), l’Autorità Nazionale Anticorruzione non è investita di un potere di accertamento della gravità dell'inadempimento contrattuale tale da sovrapporsi alle valutazioni della stazione appaltante o del giudice civile. L'Autorità deve limitarsi ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e la loro utilità ai fini della trasparenza del mercato, costituendo l'annotazione una forma di pubblicità-notizia finalizzata ad orientare le autonome e discrezionali valutazioni di affidabilità degli operatori economici da parte delle stazioni appaltanti in future procedure di gara.

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