Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA: È LEGITTIMO LO SCOSTAMENTO BASATO SU DATI STORICI AZIENDALI CHE DIMOSTRINO UNA GESTIONE PIÙ EFFICIENTE DELL'ASSENTEISMO (97)

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2026

La valutazione di congruità dell'offerta spetta in via esclusiva alla stazione appaltante e il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di manifesta illogicità. Ai fini della giustificazione del costo del lavoro, l'operatore economico può legittimamente derogare ai tassi di assenteismo medi delle tabelle ministeriali se supportati da statistiche aziendali, poiché il modello organizzativo dell'impresa è proiettabile anche sui lavoratori da assumere o riassorbire.

"In primo luogo, in sede di gara pubblica, il tasso di assenteismo dipende dal modello organizzativo della singola impresa ed è replicabile anche sul personale da assorbire (e, dunque, anche in presenza, di clausola sociale) e/o di nuova assunzione: invero, la presenza di una clausola sociale e di lavoratori neoassunti non impedisce di far riferimento alle statistiche di assenteismo aziendale al fine di giustificare uno scostamento virtuoso dalle tabelle ministeriali, e dunque giustificare un più basso costo del lavoro (Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2023, n. 8640).

Quindi, la valutazione operata dall’amministrazione, che ha ritenuto condivisibile la giustificazione, offerta dall’aggiudicataria, del minor costo del lavoro, non presenta profili di irragionevolezza tali da connotare da illegittimità del suo operato.

[...] il fatto che la vigilanza ispettiva sia svolta nell’arco di 24 ore non comporta, come correttamente osservato dalla controinteressata, una presenza fissa e continuativa del personale."

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