Giurisprudenza e Prassi

APPALTO INTEGRATO: DISTINZIONE TRA MIGLIORIE E VARIANTI (44)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026

Nell'affidamento di un appalto integrato, le proposte tecniche che arricchiscono il valore qualitativo dell'opera senza alterarne i caratteri essenziali e strutturali costituiscono legittime migliorie e non varianti inammissibili. In tale tipologia di gara non opera il divieto legislativo di attribuzione di punteggio per opere aggiuntive stabilito dall'art. 108, comma 11, del Codice.

Ai fini dell'ammissione, la valutazione delle misure di self-cleaning adottate dall'operatore economico gode di ampia discrezionalità e di un onere motivazionale attenuato a carico dell'Amministrazione.

"Sul punto, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le migliorie si differenziano dalle varianti in quanto le prime consistono in accorgimenti tecnici, soluzioni innovative o dotazioni che, pur non alterando i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, le arricchiscono incrementandone il valore qualitativo; le seconde, viceversa, si traducono in modifiche strutturali, tipologiche o funzionali dell’opera base, inammissibili se non preventivamente autorizzate dalla lex specialis. Come chiarito dal Consiglio di Stato, pertanto, “nell’appalto di lavori è sanzionabile con l’esclusione soltanto l’offerta tecnica che, nell’includere una proposta di variante inammissibile, presupponga un’opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta dalla stazione appaltante, tanto da dare luogo ad un aliud rispetto all’opera complessivamente prefigurata dalla stazione appaltante ovvero da impedirne la fattibilità tecnica” (Cons. Stato, V, 9 marzo 2023, n. 2512; Id. 30 dicembre 2025, n. 10436).

[...] anche se per assurdo si ritenesse che la controinteressata abbia proposto prestazioni aggiuntive, e non mere migliorie, i motivi aggiunti ugualmente sarebbero comunque infondati in ragione della non riconducibilità della fattispecie concreta entro il perimetro applicativo del citato art. 108 c. 11 del d.lgs. n. 36/2023.

Tale norma stabilisce testualmente che “In caso di appalti di lavori (…), le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”.

Orbene, tale disposizione postula, per espresso richiamo letterale, che la singola gara abbia ad oggetto la mera esecuzione di lavori sulla scorta di un “progetto esecutivo” già validato e posto a base d’asta dalla Stazione appaltante. Ne discende allora l’inapplicabilità della norma alla fattispecie in esame, che riguarda un’ipotesi di “appalto integrato” ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 36 del 2023: nelle procedure aventi ad oggetto tale tipologia di appalti, invero, a base della gara è posto solo il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), mentre è demandato all’operatore economico la predisposizione della progettazione esecutiva.

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Il Collegio rileva, in via di principio, che la valutazione in ordine, da un lato, alla sussistenza di un grave illecito professionale, e, dall’altro, all’idoneità delle misure di self-cleaning adottate, rientra nel perimetro della discrezionalità tecnica della Stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti dell’accertamento di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

A ciò si aggiunga che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di procedure a evidenza pubblica vige il principio dell’onere motivazionale “attenuato” per i provvedimenti di ammissione, rispetto invece al maggior onere motivazionale richiesto per gli atti di esclusione (cfr. TAR Campania-Napoli, Sez. I, n. 4315/2025). Come corollario dei principi di favor partecipationis e di tassatività dei motivi di esclusione, difatti, la Stazione appaltante è tenuta a motivare in modo analitico le ragioni di una eventuale esclusione; viceversa, laddove le pregresse vicende professionali siano ritenute dall’Amministrazione inidonee ad inficiare l’affidabilità dell’operatore, non occorre da parte sua una esternazione altrettanto diffusa delle ragioni dell’ammissione.

Ancora in linea generale, va osservato che, in base all’art. 96 c. 6 d.lgs. n. 36 del 2023, “Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 94, a eccezione del comma 6, e all’art. 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d’appalto. A tal fine, l’operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (…)”.

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[...] trattandosi, infatti, di appalto integrato consistente nella progettazione e nella esecuzione ex novo di un’opera pubblica (la realizzazione di un edificio strategico non preesistente), difetta qui in radice il presupposto stesso per l’operatività della clausola di riassorbimento, ossia l’esistenza di un servizio in atto, di un “gestore uscente” e di una platea di lavoratori già impiegati sull’appalto.

Ne consegue che la parte aggiudicataria non avrebbe in alcun modo potuto (né dovuto) rendere una dichiarazione di impegno al riassorbimento di personale, in realtà, in concreto inesistente."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)