REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA NELL'APPALTO INTEGRATO: OCCORRE FORNIRE PROVA CERTA E QUANTIFICATA DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE SVOLTA (100)
In sede di gara per l’affidamento di appalto integrato, ai fini del possesso del requisito di capacità tecnica relativo a servizi di progettazione, non è sufficiente l'allegazione di precedenti contratti di esecuzione lavori ove l'attività progettuale sia stata marginale o non autonomamente quantificata sotto il profilo economico. L'onere probatorio circa l'effettività e il quantum della progettazione ricade integralmente sul concorrente. Al contempo, il requisito dei "servizi analoghi" deve essere interpretato in modo non restrittivo, essendo finalizzato a selezionare un operatore qualificato senza creare riserve di mercato a favore degli imprenditori uscenti.
"A fronte, pertanto, del carattere così circoscritto e limitato dell’attività di progettazione dispiegata nella relativa vicenda, sarebbe stato onere tassativo della controinteressata dimostrare puntualmente effettività e importi dell’attività di progettazione allora prestata, attività che non sarebbe certo confondibile con la ben diversa e più ampia attività di esecuzione dei lavori.
[...]
L’esperienza fatta valere dalla ricorrente principale con il contratto in esame riguarda, infatti, la progettazione di “strutture”, e cioè esattamente l’attività richiesta dal disciplinare di gara, il quale appunto, nel definire il requisito in esame, richiedeva di dimostrare lo svolgimento, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di almeno due contratti analoghi a quelli da affidare, nelle categorie e per gli importi indicati, relativi a servizi di progettazione, e specificava che tale esperienza avrebbe dovuto riguardare la progettazione di “strutture, opere infrastrutturali puntuali”.
Ne consegue che la ricorrente principale ha dimostrato un’esperienza coincidente con quella richiesta dalla lex specialis, ossia la progettazione di strutture.
Peraltro, anche se, per ipotesi dialettica, le due attività non dovessero essere considerate identiche, le medesime sarebbero comunque analoghe, ciò bastando per ritenere maturato il requisito esperienziale in esame alla luce della giurisprudenza secondo cui la “nozione di servizi analoghi, e non identici, è volta a quindi a contemperare l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. I requisiti di esperienza in servizi analoghi sono quindi funzionali a filtrare l’ingresso in gara dei concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico, in modo da garantire le esigenze di affidabilità della commessa pubblica. La richiesta di esperienza in servizi analoghi non è invece funzionale, considerata la prospettiva proconcorrenziale delle direttive, alla creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato. Infatti la funzione proconcorrenziale prevale sulle esigenze di affidabilità: si pensi al fatto che non risulta direttamente rilevante in sede di indizione di gara la posizione del contraente uscente (che sia risultato particolarmente affidabile) e che, anche negli appalti di importo inferiore alla soglia eurounitaria, vige il principio di rotazione (art. 49 del d. lgs. n. 36 del 2023). Il requisito esperienziale della professionalità acquisita in servizi analoghi mira quindi all’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità sulla base dell’esperienza pregressa. L’esigenza di non creare ostacoli all’apertura del mercato compendia quindi un’interpretazione del requisito esperienziale dell’avvenuta acquisizione di professionalità in servizi analoghi che favorisca la partecipazione, e ciò tanto più se il mercato di riferimento vede confrontarsi pochi operatori” (Cons. Stato, Sez. V, 20 febbraio 2026, n. 1345)."
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