SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NELL'APPALTO INTEGRATO E ANALOGIA DEI SERVIZI PREGRESSI (100.11)
"La legge non configura [...] per l’appalto integrato un meccanismo diverso da quello previsto in generale e ciò in quanto l’appalto integrato è 'caratterizzato dal fatto che l’oggetto negoziale è unico, nel senso che non vi è una doppia gara, una per la progettazione e un’altra per l’esecuzione dei lavori, poiché il contratto viene sottoscritto unicamente da chi si è aggiudicato la gara'. [...] Anche questa Sezione ha già avuto modo di precisare che il progettista indicato non è un 'offerente', rivelandosi piuttosto un 'prestatore d'opera professionale' [...] o, più precisamente, 'un collaboratore (o, più propriamente, un ausiliario) del concorrente'. Pertanto, la disciplina legislativa dell’appalto integrato non impone che l’offerta, o parti dell’offerta, sia sottoscritta dal progettista indicato."
(Cons. Stato, Sez. V, 20 febbraio 2026, n. 1345 - Conforme a Cons. Stato, Ad. Plen. 9 luglio 2020 n. 13)
***
"L’art. 100 comma 11 del d. lgs. n. 36 del 2023 statuisce che le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara servizi analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
Il punto di equilibrio fra le due esigenze è espresso, nel rispetto delle disposizioni della direttiva, nell'art. 10 comma 3 del d. lgs. n. 36 del 2023, in base al quale le stazioni appaltanti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, purché “attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto” e tenendo comunque presente “l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese”.
[...] In particolare, la Corte di giustizia [Cgue, sez. I, 7 settembre 2023, C-601/21)] ha affermato che detti requisiti devono essere “limitati a quelli adeguati per assicurare che un candidato o un offerente abbia la capacità giuridica e finanziaria e le competenze tecniche e professionali necessarie per eseguire l'appalto da aggiudicare”. Nel contempo essi devono “essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto”.
[...] La nozione di servizi analoghi, e non identici, è volta a quindi a contemperare l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche."
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

