Giurisprudenza e Prassi

APPLICABILITA' DELLA REVISIONE PREZZI QUALE MISURA STRAORDINARIA PER LA COMPONENTE DEI LAVORI DEI CONTRATTI MISTI (28)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la qualificazione di un contratto come appalto di servizi in ragione della prevalenza economica della relativa componente ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016 non preclude l'accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 per la sola componente di lavori inclusa nel contratto misto. Tale misura straordinaria, avendo finalità indennitaria a fronte del rincaro eccezionale delle materie prime, trova applicazione nella fase esecutiva del rapporto dove vige il principio della combinazione dei regimi giuridici e della separabilità delle prestazioni, rendendo illegittimo il diniego di accesso fondato sull'automatismo dell'assorbimento della componente lavori in quella dei servizi.

"Secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio, l’art. 26 del d.l. n. 50/2022 non rientra nella revisione prezzi in senso stretto, la cui finalità consiste nell’esigenza “di assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, sì da mantenere inalterato il c.d. sinallagma funzionale quando si verificano circostanze sopravvenute incidenti sull’equilibrio tra le prestazioni” (Cons. Stato, III, n. 3317 del 2022; Cons. Stato, III, n. 7288 del 2023), ma prevede l’adeguamento quale misura straordinaria e obbligatoria dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia. A conforto di quanto sopra vale rammentare che l’adeguamento automatico del prezzo trova sede nella fase esecutiva del rapporto intercorrente tra la stazione appaltante e l’operatore economico ed attinge ad una pretesa di adempimento contrattuale tendente al riconoscimento del corrispettivo relativo al contratto di appalto (Cons. Stato, V, n. 9568 del 2025).

Ne discende allora la fondatezza della censura di parte appellante laddove afferma che il criterio della prevalenza dei servizi, come emergente anche dai dati riportati nella BDNCP, è estraneo alla fase esecutiva e non avrebbe potuto essere utilizzato per negare ex ante ogni ammissibilità dei S.A.L. relativi ai lavori al Fondo.

Come evidenziato al punto precedente nella fase esecutiva la disciplina del rapporto contrattuale è destinata a rimanere assoggettata alle norme civilistiche, tra le quali assumono rilievo quelle di cui agli artt. 1321-1469 c.c., e, quindi, al principio della combinazione dei regimi giuridici. Pertanto, il Ministero appellato a fronte della richiesta della società appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 4 lett. b), del d.l. n. 50/2022, di aggiornare i prezzi in fase esecutiva, anche in deroga alle previsioni contrattuali, mediante l’applicazione di prezzari aggiornati regionali, non avrebbe dovuto escludere aprioristicamente l’ammissibilità dei S.A.L. relativi agli appalti in questione sulla base del criterio della prevalenza dei servizi ex art. 28 del d.lgs. n. 50/2016, ma avrebbe dovuto interrogarsi sulla separabilità o non separabilità delle distinte componenti oggetto dell’unico appalto misto bandito dalla società appellante, versandosi nella fase esecutiva e non nella fase di aggiudicazione."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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