Giurisprudenza e Prassi

L'ATTIVITA' DEGLI ARTISTI DI STRADA NON COSTITUISCE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2024

L'attività degli artisti di strada, finalizzata alla creazione ed esposizione di opere dell'ingegno, non è assimilabile all'attività imprenditoriale di vendita al dettaglio su aree pubbliche. Pertanto, l'amministrazione può legittimamente fissare una durata della concessione di suolo pubblico inferiore a quella decennale prevista per il commercio e subordinare il rilascio dell'autorizzazione al superamento di prove pratiche volte a verificare l'abilità tecnica del candidato, senza che la pubblicità della sessione d'esame leda il principio di imparzialità o l'anonimato.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CONCESSIONE: Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il cor...