Giurisprudenza e Prassi

IMPUGNAZIONE DELLA RIAMMISSIONE DI UN CONCORRENTE PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE: INAMMISSIBILITÀ PER CARENZA D'INTERESSE (120)

TAR EMILIA BO SENTENZA 2026

In assenza dell’aggiudicazione, il ricorso avverso la riammissione alla gara della controinteressata è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la lesione lamentata è solo potenziale e futura. A seguito dell’abrogazione del rito superspeciale di cui all’articolo 120, comma 2 bis, Cod. proc. amm., è stata rimossa la qualificazione ex lege di atto immediatamente lesivo dell’atto di ammissione degli altri operatori economici, con conseguente ripristino della regola generale secondo cui l’ammissione altrui va impugnata solamente insieme al provvedimento conclusivo del procedimento di gara.

“Il ricorso avverso la riammissione alla gara della controinteressata è inammissibile per carenza di interesse. [...] l’interesse ad ottenere un appalto pubblico all’esito della procedura di gara è leso solamente con l’altrui aggiudicazione, quale atto conclusivo dell’unitario procedimento amministrativo ad evidenza pubblica”.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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