Autorizzazione sanitaria e contratti di cooperazione continuativa negli appalti integrati
Ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, non costituiscono subappalto le prestazioni secondarie e accessorie rese in favore degli aggiudicatari da soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti precedentemente all'indizione della procedura di gara. In tali casi, l'autorizzazione sanitaria prescritta per le specifiche prestazioni rese dai terzi deve essere posseduta dalla struttura esecutrice e non necessariamente dal concorrente, qualora l'oggetto principale dell'appalto riguardi il complesso delle attività di prevenzione e sicurezza sul lavoro e non la mera erogazione di servizi sanitari.
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