INAMMISSIBILITÀ DELLA SOSTITUZIONE DELL'AUSILIARIA NELL'AVVALIMENTO PREMIALE: COSTITUISCE UNA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'OFFERTA (104)
È legittima l'esclusione del concorrente che abbia fatto ricorso all'avvalimento premiale qualora l'impresa ausiliaria risulti priva dei requisiti generali, essendo in tal caso preclusa la sostituzione della stessa. Infatti, "pur venendo in rilievo un criterio volto a premiare [...] un elemento di tipo soggettivo, concernente la maggiore esperienza dell'operatore economico concorrente, la circostanza che tale profilo sia stato oggetto di valutazione nell’ambito della procedura di gara esclude che esso possa ritenersi esterno all’offerta tecnica". Ne consegue che "la sostituzione dell’ausiliaria non può comunque condurre a modifiche postume dell’offerta", in conformità ai principi eurounitari che ostano a qualsiasi trattativa che modifichi l'offerta dopo il suo deposito.
(Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198; Corte di Giustizia UE, sentenza 3 giugno 2021, causa C-210/20).
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