FATTURATO SPECIFICO COME REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA: IMPONE CHE IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO RECHI L'INDICAZIONE SPECIFICA DI MEZZI E RISORSE (104)
In vigenza del D.Lgs. n. 36/2023, qualora la stazione appaltante configuri il fatturato specifico per servizi analoghi come requisito di capacità tecnico-professionale, l'operatore economico che intenda ricorrere all'avvalimento deve produrre un contratto di tipo "operativo" che specifichi le risorse umane e materiali messe a disposizione, risultando insufficiente un impegno generico alla garanzia finanziaria.
Nel processo amministrativo, la procura ad litem deve essere speciale: la mancanza di riferimenti puntuali alla lite (parti, oggetto, estremi) ne determina la natura di procura generale e la conseguente inammissibilità del ricorso, non essendo applicabile l'art. 182 c.p.c. per la sanatoria postuma.
"Il T.a.r. sul tema [...] ha sostanzialmente osservato che: a) il requisito del «fatturato analogo» non può essere considerato, al pari del «fatturato globale», mero avvalimento di garanzia; b) l’art. 100, comma 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 configurerebbe come requisito di capacità tecnico e professionale il requisito esperenziale del c.d. fatturato specifico; c) il disciplinare di gara, al punto 6.3. avrebbe qualificato come «requisito di capacità tecnica e professionale» l’esecuzione «nel triennio 2021-2023 [di] contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati, in misura non inferiore al 50% del valore stimato dell’appalto»; d) sarebbe infondata la tesi secondo cui il fatturato specifico riguarderebbe la capacità economico- finanziaria di un operatore economico e non la capacità tecnico-professionale; e) nel caso di specie, tenuto conto che il fatturato specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, sarebbe un requisito tecnico-professionale, l’eventuale contratto di avvalimento avrebbe natura ‘operativa’ e, quindi, richiederebbe l’effettiva messa a disposizione delle risorse umane, materiali e tecniche specificamente individuate.
[...]
Il T.a.r. ha correttamente operato il richiamo al disciplinare di gara il quale colloca i contratti «analoghi» nel triennio precedente sotto la rubrica «requisiti di capacità tecnica e professionale» e ne stabilisce la relativa prova attraverso le modalità ivi indicate.
Al di là della persistente previsione o meno dell’avvalimento di garanzia dopo il nuovo Codice dei contratti pubblici, nel caso di specie è stata la stazione appaltante a qualificare quale «requisito» il fatturato richiesto, con la conseguenza che ove l’operatore economico si fosse avvalso della facoltà di «fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi» (art. 63, par. 1 direttiva n. 2014/24/UE) avrebbe dovuto farlo nel rispetto della disciplina propria dei requisiti e, dunque, con un contratto di avvalimento idoneo a dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice la disponibilità dei mezzi necessari. In altre parole, la scelta della lex specialis è stata quella di connotare della qualità di «requisito» il previsto fatturato con la conseguenza che i contratti di avvalimento avrebbero dovuto recare un adeguato grado di specificità del loro contenuto, idoneo allo scopo."
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