Giurisprudenza e Prassi

VALIDITÀ DELL'AVVALIMENTO CON AUSILIARIA EXTRA UE CINESE - PRINCIPIO DELLA FIDUCIA (104)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026

In materia di contratti pubblici, il contratto di avvalimento stipulato con un'impresa ausiliaria extra-UE è valido e non è inficiato da un corrispettivo apparentemente irrisorio qualora, in un appalto di mera fornitura, l'ausiliaria operi di fatto nello schema del sub-fornitore e la sua reale remunerazione derivi dalla successiva vendita dei prodotti finiti all'ausiliata. In fase istruttoria, la dimostrazione dei requisiti da parte dell'impresa straniera può legittimamente avvenire tramite autodichiarazioni ex art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, le quali conservano una valenza probatoria provvisoria e non esonerano la stazione appaltante da un'effettiva valutazione documentale; il principio della fiducia delineato dal nuovo Codice non costituisce infatti un'esimente per scelte arbitrarie, non avendo natura incondizionata. Infine, l'apertura del mercato agli operatori extra-UE preclude l'automatica applicazione escludente di clausole della lex specialis che impongano requisiti territoriali (come l'iscrizione a registri camerali nazionali) per la loro natura strutturalmente inesigibili, pena la sostanziale vanificazione dell'ammissibilità della partecipazione di tali soggetti.

Così si esprime testualmente il Tribunale in merito al primo principio:

"La natura del contratto, così delineata, disvela quindi la sua causa tipica nella configurazione della [ausiliaria] come un sub-fornitore, operante in veste di ausiliaria del fornitore principale [...] In questo contesto, il pur limitato corrispettivo figurante dal contratto di avvalimento va quindi coordinato anche con tale aspetto, essendo dunque il rapporto con la [controinteressata] remunerativo, per la [ausiliaria], grazie soprattutto alla prevista vendita alla prima degli autobus, piuttosto che per il modesto corrispettivo previsto dal contratto di avvalimento".

In merito al secondo principio:

"Non si vede ragione di escludere aprioristicamente che l’articolazione dell’attività istruttoria possa rendere ammissibile, in caso particolari, l’esigenza di acquisire, dall’offerente, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la quale [...] pur non avendo valore certificativo, ha difatti pur sempre "una 'attitudine' probatoria provvisoria e fino a contraria risultanza [...]" (Cons. Stato - sez. VII, 11/1/2023 n. 343) [...] Tale "fiducia", tuttavia, non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che, in ossequio ad un'interpretazione formalistica delle disposizioni di gara, tradiscono l'interesse pubblico sotteso ad una gara [...] Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata".

In merito al terzo principio:

"Appare evidente, infatti, che la clausola del disciplinare è in tal caso inapplicabile, in quanto, ove dovesse ammettersi che l’ausiliaria di un Paese terzo extra UE abbia l’obbligo di iscrizione alla CCIAA, verrebbe così, di fatto, completamente vanificata la regola [...] per la quale “la partecipazione alle gare pubbliche degli operatori economici extra UE [...], lungi dall'essere vietato dalla legge, è ammessa, ma non è garantita [...]” (Cons. Stato n. 3721/2025, cit., p. 9.2). Il che comporta che l’esclusione dell’operatore del Paese extra UE [...] non può configurarsi, invece, come a priori necessaria per la (inevitabile) mancanza, da parte sua, di un requisito per sua natura inesigibile".

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