LIMITI TERRITORIALI E LEGITTIMAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI NELL'ACQUISTO DI FARMACIE (114)
Le aziende speciali, pur dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, si configurano come enti strumentali dell'Ente locale e costituiscono parti del Comune nel quadro unitario del suo assetto ordinamentale; ne consegue che esse devono perseguire in via esclusiva gli interessi della comunità di riferimento e non possono estendere la propria attività imprenditoriale "extra muros" senza dimostrare uno stretto collegamento con gli scopi statutari e le esigenze della comunità locale. Pertanto, è legittima l'esclusione di un'azienda speciale dalla gara per l'acquisto di farmacie in un altro Comune, atteso che «l’azienda speciale è una sorta di longa manus dell’Ente locale che lo ha istituito, allora non vi può essere dubbio sul fatto che essa deve perseguire in via esclusiva gli interessi e le esigenze della comunità di cui è espressione». Inoltre, «le aziende speciali non possono essere titolari di farmacie comunali, ma possono solamente curarne la gestione: le farmacie comunali sono e restano del Comune [...] deriva altresì che le aziende speciali non possono essere titolari nemmeno di farmacie private».
(Cita: Cass. civ., Sez. lav., ordinanza n. 30744/2021; Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 5444/2019; Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 5587/2014).
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