Giurisprudenza e Prassi

DISTINZIONE TRA BONIFICA E GESTIONE RIFIUTI NELLA NOZIONE DI "SERVIZIO ANALOGO" (100)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

La nozione di "servizi analoghi" deve essere intesa come comprensiva di prestazioni afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale, ma non può essere estesa fino a ricomprendere attività che presentano una disciplina e modalità di espletamento radicalmente differenti. La gestione dei rifiuti e la demolizione edilizia, pur potendo far parte di un più ampio procedimento di bonifica, non sono ad essa equiparabili se svolte in via autonoma e in siti non contaminati.

"L’analogia non può essere estesa fino al punto di ricomprendere nella “bonifica” attività, come la demolizione di fabbricati e la rimozione dei relativi rifiuti, che hanno disciplina e modalità concrete di espletamento differenti, sicché le prestazioni tipiche dell’una sono di portata ed effetti diversi da quelle tipiche delle altre."

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