Giurisprudenza e Prassi
Inammissibilità ricorso contro atti rettificativi graduatoria per carenza di interesse
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso provvedimenti di mera rettifica di una graduatoria concorsuale quando la graduatoria originaria sia stata già oggetto di impugnazione rigettata in primo grado e penda appello, poiché l'eventuale accoglimento dell'appello avrebbe effetto caducante automatico sugli atti consequenziali, mentre il rigetto ne determinerebbe il consolidamento per invalidità derivata.
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